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Anche alle cooperative sociali i fondi delle nuove Fondazioni
Dovranno cedere il controllo delle aziende di credito e il patrimonio,70 mila miliardi che potranno essere utilizzati per scopi di utilità sociale
di Redazione
Consiglio dei ministri: è stato approvato il decreto legislativo di attuazione della legge delega sulle fondazioni (del 16 dicembre 1998). Nel testo finale sono state accolte le osservazioni allo schema di decreto sulla disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni bancarie che era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 aprile scorso. Inoltre nel provvedimento definitivo proposto dal ministro Vincenzo Visco sono inseriti alcuni ritocchi alla parte fiscale del provvedimento. Tra le principali modifiche si segnala l?inserimento delle cooperative sociali fra le imprese beneficiarie delle erogazioni delle fondazioni.
Il decreto approvato il 14 maggio completa il processo di privatizzazione del sistema creditizio e rilancia il Terzo settore, restituendo alla società civile un?importante risorsa: le fondazioni che potranno concorrere alla competitività del ?sistema Italia? promuovendo la formazione, la cultura, la ricerca e le attività sociali. La nuova disciplina che entra in vigore in questi giorni, incentiva le fondazioni a dismettere le partecipazioni di controllo nelle banche conferitarie. Il testo prevede l?allungamento (da sei mesi a un anno) dei termini di decorrenza delle incompatibilità tra vertici degli enti e delle banche controllate. Il decreto, inoltre, pone le condizioni di ordine fiscale perché tanto la banca, quanto la fondazione di origine bancaria dismettano beni e partecipazioni coerenti con le finalità. La legge Ciampi sulle fondazioni bancarie prevede che entro quattro anni (più due anni supplementari, ma senza benefici fiscali) gli enti cedano le partecipazioni di maggioranza detenute nelle Spa bancarie. Le Fondazioni quindi dovranno cedere il controllo delle aziende di credito e il loro patrimonio, che è oggi di circa 70 mila miliardi di lire, potrà essere impiegato per gli scopi di utilità sociali definiti dalla legge. Elemento qualificante della nuova disciplina è l?attribuzione alle fondazioni della natura privatistica. Il provvedimento sottolinea l?autonomia statutaria delle fondazioni e precisa i confini dei poteri dell?Autorità di vigilanza (ruolo che fin quando le fondazioni stesse deterranno partecipazioni bancarie, spetta al Tesoro). Alle fondazioni inoltre, secondo il decreto, è preclusa la possibilità di detenere, acquisire ex novo o conservare partecipazioni di controllo in enti e società che non abbiano per oggetto esclusivo l?esercizio di imprese direttamente strumentali agli scopi di utilità sociale previsti dalla normativa.
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