Non profit
Assegni familiari, addebito figurativo, riscatto da periodi di astensione facolattiva
Due circolari in materia di previdenza sociale
L?inps pubblica le nuove tabelle sugli assegni familiari
Con la circolare n. 110 del 14 giugno, l?Inps ha reso note le tabelle per l?assegnazione degli assegni familiari. I nuovi importi, entrati in vigore il 1° luglio, saranno validi fino al 30 giugno 2003. Confrontati con quelli resi noti l?anno scorso, risultano aumentati del 2,7% (pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo calcolata dall?Istat). Nella compilazione del modello si dovrà fare riferimento al reddito prodotto dal richiedente nell?anno 2001. Gli assegni per il nucleo familiare spettano per intero ai lavoratori, quando hanno raggiunto il minimo delle ore previste (104 mensili per gli operai e 130 per gli impiegati). Spettano anche lavoratore che si è dovuto assentare dal posto di lavoro per eventi impeditivi, purché le giornate di assenza siano state retribuite o indennizzate. Sono ritenute assenze dovute a motivi impeditivi quelle dovute a una decisione discrezionale del datore di lavoro di interrompere l?attività; quelle per cui l?attività lavorativa viene sospesa per motivi di carattere eccezionale o di organizzazione aziendale, per cause transitorie di forza maggiore; per assenze dovute a sciopero o motivi disciplinari.
Addebito figurativo e riscatto dei periodi di astensione facoltativa
Dopo il Dlgs 151/01 e la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 14 giugno 2001, l?Inps è intervenuta a fornire chiarimenti (circ. 102 del 31/05/02) sull?accredito figurativo per periodi di astensione obbligatoria, oltre che sul riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità avvenute fuori del periodo in cui era instaurato il rapporto di lavoro. I periodi corrispondenti al congedo obbligatorio di paternità avvenuti fuori del rapporto di lavoro valgono ai fini pensionistici, così come i periodi riscattati per l?astensione facoltativa. In entrambi i casi, sono condizioni indispensabili l?iscrizione del soggetto al fondo pensioni lavoratori dipendenti e 5 anni di contribuzione. Per la durata degli accrediti relativi ai periodi di astensione obbligatoria, si dovrà tenere conto sia del settore di attività dell?azienda dove è stato accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere, sia del periodo in cui viene collocato l?evento. I periodi di astensione facoltativa precedenti il 1° gennaio 1994 possono essere riscattati per un periodi di sei mesi per ogni singola maternità e nel limite massimo di cinque anni.
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