Non profit

Pensione alle casalinghe Tutto è ancora in alto mare

In alcuni casi si perdono anche i contributi già versati

di Rosanna Schirer

Mia madre, che tempo fa ha scelto di dedicarsi alla cura della famiglia, ha abbandonato il lavoro dopo pochi anni di versamenti contributivi. Non essendo preventivabile alcun diritto alla pensione, mi chiedo se sarà possibile versare i contributi al fondo delle casalinghe? M. Anselmi (Rieti) (e:mail) Risponde Giuseppe Foresti, direttore generale Patronato Acli Dopo il fallimento della gestione ?mutualità pensioni? istituita nel 1963, la previdenza delle casalinghe è stata oggetto di attenzione con la riforma Dini del 1995. L?intento del legislatore (art. 2 comma 33 della legge dell?8.8.95 n. 335), che ha concesso specifica delega al Governo, non era molto chiaro né definito. Il decreto legislativo 565 del 1996, che attua i principi della riforma, ha introdotto dispositivi ulteriori che tuttavia non hanno trovato alcuna applicazione pratica non essendo state previste le quantità e neppure attuate le modalità di versamento della contribuzione. La convenienza, per altro, sarebbe stata tutta da indagare. L?attenzione alle casalinghe è di nuovo prestata in ambedue i provvedimenti legislativi ordinamentali collegati alla finanziaria ?99, sia in quello ?fiscale? sia in quello sul ?lavoro?. Nel primo è previsto, con decreto legislativo, che siano riviste e allargate le modalità di contribuzione con possibilità di accedere anche a fondi pensione complementari. Nel secondo viene stabilito il minimale contributivo di lire 50mila mensili ed è prevista la possibilità di convertire il capitale versato in pensione con tabelle specifiche per la peculiarità della forma assicurativa. In realtà l?impianto legislativo necessario per far decollare questa particolare gestione è tutto di là da venire. Nel caso particolare, la casalinga è penalizzata anche come ex lavoratrice. Se non ha a suo tempo chiesto di versare le marche volontarie, ora, con le restrizioni introdotte dal decreto legislativo 184/97, non lo potrà più fare. Resta così il paradosso per cui non solo non è possibile effettuare versamenti ulteriori, ma restano vanificati anche i contributi già versati. Poiché le casalinghe in genere sono ex lavoratrici, dipendenti o autonome, il punto di partenza potrebbe proprio essere quello di saldare le diverse disposizioni per mettere a frutto i versamenti già fatti e rendere conveniente il risparmio con versamenti nuovi.


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