Famiglia

Indennità di maternità: il testo del decreto sulle collaboratrici

Pubblicato in GU il 12 giugno, assimila la posizione delle parasubordinate alle dipendenti

di Benedetta Verrini

E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale che assimila l’indennità di maternità delle collaboratrici a quella delle dipendenti. Il provvedimento, i cui contenuti sono stati preannunciati già tre settimane fa, è recuperabile sulla GU n. 136 del 12-6-2002, ed è disponibile anche sull’archivio leggi di Vita (si veda il link in fondo all’articolo). Possono ricevere l?indennità di maternità, previa presentazione di apposita documentazione (sulla quale l’Inps dovrà, presumibilmente, emanare una circolare esplicativa), le lavoratrici assunte con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a cui, nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità di contributi. Non possono invece usufruire dell’indennità di maternità le collaboratrici coordinate e continuative che risultano iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria e le pensionate. La durata di tale indennità è pari a due mesi antecedenti la data presunta del parto ed a tre mesi successivi all?evento. Può richiedere l?indennità di maternità anche chi ha in affido, oppure in adozione o affido internazionale, un bambino. Nel primo caso il bambino non deve aver superato l?età di sei anni; mentre nel secondo caso il bambino può aver superato tale limite di età. L’indennità sarà erogata, a differenza della nascita di un figlio, soltanto per i tre mesi successivi all’effettiva accoglienza del minore. Anche il papà del bambino può richiedere l?indennità i maternità prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) nel caso di morte della madre; b) nel caso di grave infermità della mamma; c) nel caso di abbandono del bambino da parte della mamma; d) quando l?affidamento del bambino viene ad essere attribuito soltanto al padre. Quando si verifica il caso dell?affidamento o adozione il papà può richiedere l?indennità di maternità soltanto quando la mamma non la richiede. Info: web.vita.it/leggi/legge.php3?COD_LEX=536

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