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Proroga sfratti per le fasce deboli: il testo del decreto
Approvato il 20 giugno dal Consiglio dei ministri, dovrà essere convertito dalle Camere. Provvedimenti esecutivi sospesi fino al 30 giugno 2003
Prorogata al 30 giugno 2003 la sospensione dei provvedimenti di sfratto adottati nei confronti di nuclei familiari con persone di età superiore ai 65 anni, con soggetti portatori di gravi handicap e comunque a basso reddito.
La proroga è contenuta in un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri del 20 giugno 2002, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 21 giugno 2002. Il provvedimento, operativo dalla pubblicazione, e ora in attesa di conversione in legge da parte delle Camere, contiene anche una misura per definire in sede giudiziaria, in tempi più rapidi, le contestazioni sollevate dai proprietari: sul ricorso del locatore, che contesti la sussistenza dei requisiti per dare luogo alla sospensione, il giudice è tenuto a pronunciarsi entro otto giorni. Prorogato al primo gennaio 2003 il termine dell’entrata in vigore dei testi unici in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità: uno slittamento giustificato dalla necessità di operare gli adeguamenti alle novità introdotte dalla “legge obiettivo”.
Ecco il testo del decreto:
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.122 Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonche’ di prorogare l’entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilita’, al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 [1], del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e’ prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione, il giudice dell’esecuzione procede con
le modalita’ di cui all’articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell’esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e’
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita’ di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile.
Articolo 2
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, e’ prorogato al 1° gennaio 2003.
Articolo 3
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, e’ prorogato al 1° gennaio 2003.
Articolo 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 giugno 2002
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