Non profit

Fondazioni: ecco il regolamento di Tremonti

Più poteri a Bankitalia

di Redazione

Ecco in sintesi le principali novita’ contenute nel nuovo testo che Tremonti ha inviato al Consiglio di Stato: – BANKITALIA: la norma sulle partecipazione bancarie di controllo stabilisce ora che spetta alla Banca d’Italia individuare ”l’esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al ministero dell’Economia”. SGR: le societa’ di gestione del risparmio riceveranno dalle Fondazioni bancarie le quote azionarie di controllo che esse detengono nelle banche. Non si trattera’ piu’ di una trattativa diretta, ma le Sgr verranno scelte tramite un bando di gara che dovra’ essere approvato dal ministero dell’Economia che dovra’ dare anche ”l’imprimatur” ai risultati. La Banca d’Italia manterra’ i suoi poteri di controllo in materia di partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni. Il nuovo regolamento attuativo della riforma delle Fondazioni bancarie, messo a punto dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti e trasmesso venerdi’ scorso al Consiglio di Stato, in alcune parti modifica sostanzialmente il testo originario. Per quanto riguarda i poteri di controllo, infatti, il primo testo stabiliva che fosse direttamente Via XX settembre ad esercitarli, mentre il regolamento aggiornato prevede che sia Bankitalia ad individuare ”l’esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al ministero dell’Economia”. E non manca chi ritiene che sia stata anche questa disponibilita’ di Tremonti a modificare il testo alla base della distensione dei rapporti tra il ministro e il Governatore Antonio Fazio. La ‘pace’ sarebbe stata suggellata appunto, nella colazione di lavoro di due settimane fa a Palazzo Koch nel corso della quale il ministro dell’Economia avrebbe concordato il testo con Fazio. Le altre novita’ introdotte col nuovo testo riguardano le Sgr, le societa’ di gestione del risparmio, cui saranno affidate le quote di controllo nelle banche possedute dalle Fondazioni. La scelta della sgr non avverra’ piu’ a trattativa diretta, ma attraverso una gara su cui vigilera’ il ministero dell’Economia. Tremonti ha reso poi piu’ stringente l’art. 2 del regolamento che stabilisce la scelta dei tre settori rilevanti, tra quelli indicati nell’art.11 della legge Finanziaria del 2002. Scelta che le Fondazioni dovranno mantenere per almeno tre anni e che dovrà essere approvata dal ministero dell’Economia cui spetta la valutazione di conformita’ al regolamento e che deve rispondere ai settori di maggiore rilevanza sociale sul territorio di riferimento. – SETTORI RILEVANTI: le Fondazioni devono comunicare al ministero dell’Economia i settori rilevanti prescelti per svolgere la loro attivita’. La finanziaria del 2002 all’art.11 individua quattro grandi gruppi. Il primo prevede attivita’ connesse a famiglia, religione, attivita’ di beneficienza, assistenza agli anziani. Il secondo, la prevenzione della criminalita’, la sicurezza pubblica, alimentare, l’agricoltura di qualita’, lo sviluppo dell’edilizia popolare locale, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici mentali. Il terzo gruppo prevede la protezione e la qualita’ ambientale, nonche’ la ricerca scientifica e tecnologica. Infine, il quarto gruppo e’ dedicato alll’arte e alle attivita’ e ai beni culturali. La scelta dei settori, per un massimo di tre (anche appartenenti a piu’ di una delle quattro categorie), deve essere comunicata a Via XX settembre che dovra’ vagliare la loro ”rilevanza sociale nel territorio di riferimento”. Rimane confermato, invece, il tetto del 75% del reddito residuo da destinare a queste attivita’, ma il ministero dell’Economia ”puo’ segnalare i settori ammessi nei quali e’ meno presente l’attivita’ complessiva delle Fondazioni al fine di richiamare la loro attenzione nella scelta della destinazione del reddito” da destinare ai settori e ”assicurare un’equilibrata assistenza dei settori ammessi nel quadro dell’attivita’ complessiva delle fondazioni”. – INCOMPATIBILITA’: rispetto al testo originario e’ decaduta poi la norma che stabiliva che, una volta istituite le Sgr, i rappresentanti delle Fondazioni nelle banche dovessero dimettersi, pena il commissariamento della Fondazione stessa. – ENTI LOCALI: il regolamento attuativo sulle Fondazioni conferma poi che gli organi di indirizzo delle Fondazioni siano composti ”per una quota pari ai due terzi dei propri componenti”, dai rappresentati degli Enti locali. Il regolamento attuativo sulla riforma delle Fondazioni, a quanto si apprende, verra’ esaminato dal Consiglio di Stato lunedi’ primo luglio. In questa occasione potranno essere presentati eventuali rilievi al testo. Come noto, il Consiglio di Stato fornisce al Governo dei pareri che non sono vincolanti, quindi il ministero dell’Economia potrebbe comunque decidere di non modificare ulteriormente il regolamento.

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