Welfare

Ecco il modello spagnolo

Il Paese iberico è fresco di riforma: nuove leggi che si intrecciano alla normativa locale

di Francesco Agresti

Inserimento lavorativo: la gran parte delle imprese sociali spagnole opera su questo fronte. Quelle che operano a favore di persone escluse socialmente non godono di nessun riconoscimento istituzionale né tanto meno vantaggi fiscali. Alcune agevolazioni di portata piuttosto limitata sono invece riconosciute a quelle che operano a vantaggio di chi soffre di handicap fisici. La legislazione sulle imprese sociali in Spagna è caratterizzata dalla struttura amministrativa della Stato iberico e dalla sussidiarietà della legislazione nazionale rispetto a quelle delle Comunità autonome. Nel luglio del ?99, il Parlamento ha approvato una nuova legge sulle cooperative abrogando la precedente disciplina. Le novità introdotte dalla riforma interessano l?ambito di applicazione, la possibilità di accogliere tra i soci soggetti pubblici, la riduzione del numero di soci da 5 a 3, la possibilità di emettere azioni di partecipazione per raccogliere risorse e l?introduzione di 3 nuovi tipi di coop tra cui quelle di iniziativa sociale. Quest?ultima non deve essere intesa come vera e propria categoria ma come tipo particolare, poiché qualsiasi cooperativa può esserlo. Per essere qualificata ?di iniziativa sociale?, una coop non deve avere scopo di lucro e deve avere almeno uno dei due oggetti sociali: prestare servizi assistenziali o l?integrazione lavorativa di persone escluse. La norma nazionale viene applicata alle società che svolgono la loro attività in diverse Comunità autonome, e a quelle coop che operano in una Comunità che non ha legge propria. La legislazione comunitaria più vecchia è quella della Catalogna, emanata nel ?92, ma che non prevede norme specifiche per le coop sociali. Quella basca risale al ?93 e regola le cooperative di integrazione sociale. Lo stesso accade in Andalusia, dove si promuovono anche le coop ?di integrazione sociale? che «raggruppano individui con difficoltà fisiche o psichiche o altri soggetti svantaggiati».


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