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Niente sconti sulle quote
Detraibilità degli importi associativi versati da persone fisiche o giuridiche
Sempre più spesso viene proposto il quesito che riguarda la possibilità di dedurre o detrarre fiscalmente gli importi versati a titolo di quota associativa da parte di persone fisiche o giuridiche. La questione assume sempre maggiore rilevanza dato l?accresciuto desiderio da parte di molte persone di partecipare direttamente alla vita associativa legata a scopi solidaristici.
L?articolo 13 comma 1 del decreto legislativo n. 460/97 prevede espressamente che si possano detrarre ?i contributi associativi per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all?articolo 1 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d?impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie?. Il medesimo articolo si occupa, poi, delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuati da privati e da imprese a favore di enti Onlus. Secondo tale regolamentazione, le persone fisiche possono detrarre dall?Irpef, nella misura del 19 per cento, le donazioni fino a 4 milioni di lire. Questo significa che, qualunque sia l?importo della donazione, la detrazione sull?imposta arriva sempre e comunque a un massimo di 760mila lire. Le imprese possono dedurre dall?imponibile i loro versamenti effettuati a titolo di liberalità fino a un massimo di 4 milioni oppure fino a un tetto del 2 per cento del reddito dichiarato.
In nessun punto del decreto, tuttavia, questo beneficio fiscale risulta esteso anche alle quote associative richieste dagli altri tipi di enti, inclusi quelli nella qualifica Onlus. Tale assenza può essere considerata un?anomalia della norma, dato che per una Onlus, dal punto di vista dell?impiego finale, le quote associative sono certo assimilabili alle donazioni.
La definizione di Onlus
In base all?articolo 10 comma 1 del decreto legislativo n. 460/97, infatti, sono definite organizzazioni non lucrative di utilità sociale, tutti quegli enti che, sotto diverse forme associative e giuridiche, svolgono un servizio che è, appunto, di utilità sociale, cioè per l?interesse di terzi e della collettività in generale.
Dunque, sia chi versa una quota associativa sia chi fa una donazione più o meno sostanziosa è animato dal medesimo desiderio di dare il proprio contributo, se pure con due modalità diverse, al servizio offerto dall?ente, e può non avere necessità di usufruirne direttamente.
Oltretutto, la stessa norma vincola la destinazione di ogni tipo di entrata di una Onlus alla sua finalità sociale, sia che si tratti di quota associativa che di donazione. Così, in funzione dello scopo, non ha senso distinguere le quote associative dalle erogazioni liberali e attribuire solo a queste ultime la prerogativa di essere deducibili o detraibili.
Certo, il vantaggio delle agevolazioni fiscali vuole essere nella mente del legislatore uno sprone per incentivare le donazioni, che in Italia rappresentano solo il 4 per cento del totale delle entrate delle organizzazioni non profit, rispetto al 19 per cento degli Stati Uniti, al 12 dell?Inghilterra e al 7 della Francia. Ma l?impostazione che ha la legge a riguardo non è tale da permettere veramente a questo ambito di raccolta fondi di decollare come dovrebbe e come potrebbe, se solo questo fosse regolamentato in maniera strutturata e tenendo conto dei grandi passi che all?estero sono già stati fatti in questo campo.
Quote e donazioni
Tuttavia, non si può trascurare che quote associative e donazioni siano dal punto di vista civilistico sostanzialmente diverse. Infatti, la quota associativa normalmente è il ?prezzo? per acquisire la qualifica di socio, alla quale è connessa una serie peculiare di doveri e diritti (come per esempio quello di voto).
Le donazioni invece non attribuiscono di per sé alcun diritto di partecipazione organica all?interno dell?ente. Forse tale diversità di natura giuridica ha indotto il legislatore a strutturare trattamenti fiscali differenti a seconda che si tratti di quote associative o donazioni. Oppure probabilmente la mancanza di attenzione nei confronti delle quote associative in generale può essere stata motivata dall?idea che una agevolazione di tipo fiscale sia utile al fine di stimolare una donazione, considerata sempre di un certo importo, ma non la sottoscrizione di una quota che, di solito, consiste in una cifra piuttosto modica. D?altra parte è anche vero che all?interno di un ente esistono varie tipologie di socio (onorario, aderente, sostenitore), per ognuno dei quali è previsto di solito il pagamento di quote con importi diversi, in alcuni casi anche piuttosto alti. Perciò non è inverosimile pensare a una possibilità di deduzione o detrazione da questo punto di vista.
Da queste osservazioni emerge come sia controproducente per i fautori della norma non agevolare fiscalmente ogni tipo di entrata delle Onlus, magari per il timore di una incontrollata diminuzione delle entrate, dal momento che il servizio offerto dall?ente grazie a tali finanziamenti ha risvolti positivi per l?intera comunità sociale. Attualmente, tuttavia, si è visto che la norma non prevede esplicitamente alcun beneficio fiscale per le quote associative. Pertanto, la possibilità di applicare alle quote associative in modo estensivo e analogico il trattamento di maggior favore riservato alle erogazioni liberali è dubbia, ed espone al pericolo di contestazioni, a parte il caso delle società di mutuo soccorso. Stando così le cose, in attesa di chiarimenti espliciti, per eliminare i rischi, si potrà verificare che gli enti riducano a una cifra simbolica le quote di adesione e invitino i loro soci a versare la differenza rispetto alla quota originaria sotto forma di donazione.
Ripensamento legislativo
È auspicabile, comunque, che anche sulla base di quanto detto, il legislatore ripensi alle soluzioni fiscali adottate e preveda espressamente un trattamento agevolato anche alle varie tipologie di quote associative versate a enti di solidarietà.
La partecipazione diretta alle attività sociali di un ente non profit, assume del resto un valore che va ben oltre l?aspetto formale e giuridico della qualifica di donatore o di socio. Essa risponde infatti a una precisa previsione costituzionale che richiede ?…l?adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale? (art. 2 della Costituzione), anche attraverso le realtà di tipo associativo. È noto inoltre come una partecipazione sociale attiva e allargata costituisca un?importante garanzia di trasparenza e buona gestione delle strutture associative, migliorando la qualità dei servizi e delle prestazioni rese.
Fisco & Non Profit
I soggetti promotori
? Vita
? Associazioni del Comitato editoriale di Vita
? Forum del Terzo settore
? Summit della solidarietà
A cosa serve
? Catalogare le controversie
? Raccogliere i quesiti e i dubbi
? Tipicizzare le risposte possibili
gli obiettivi
? Presentare a fine anno una relazione sullo stato dei rapporti tra Fisco e non profit da presentare alle istituzioni competenti
? Una pubblicazione sintetica del rapporto
? Un convegno di studio e di aggiornamento sui temi emersi dall?indagine
Come funziona
? La segreteria tecnica raccoglierà tutte le segnalazioni pervenute
? La segreteria tecnica invierà ogni mese una relazione sulle segnalazioni pervenute al Comitato di ?Survey?
? Il Comitato di ?Survey? si riunisce ogni due mesi per valutare il materiale
pervenuto e a fine anno stende il rapporto finale
Dove inviare le segnalazioni
? Posta.Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit.Via Cellini,3-20129 MILANO
? Fax. Intestare a Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit e inviare al n. 02.57969643
? Posta elettronica.
vitarm@flashnet. it-specificare
?Osservatorio Fisco e non profit?
I nomi
Comitato di ?Survey?: avv. Salvatore Pettinato (presidente);
Adriano Propersi; Giorgio Fiorentini; Valerio Melandri; Riccardo Bonacina; Andrea Petrucci; Andrea Borio; Davide Maggi; Giuliano Rossi.
Segreteria tecnica: Lucia Martina; Barbara Galmuzzi
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