Famiglia

E’ legge il decreto sulla distruzione delle “carrette del mare”

Riportiamo il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno. Contiene anche provvedimenti sull'espulsione

di Benedetta Verrini

Ormai noto come decreto sulla distruzione delle “carrette del mare”, il Dl 51 del 2002 è recentemente stato convertito in legge: cambia la procedura per le espulsioni dei clandestini (che dovranno essere convalidate dal magistrato) e autorizza l’immediata demolizione delle “carrette” e degli scafi dei trafficanti d’uomini ora sotto sequestro. Fortemente voluto dalla Lega, questo provvedimento affronta il problema su un doppio fronte: da un lato rendere ancora meno ‘appetibile’ arrivare nelle acque territoriali italiane, prevedendo l’immediata distruzione dei natanti, dall’altro introdurre provvedimenti di accompagnamento alla frontiera più veloci, facendo fronte ai possibili rilievi della Consulta sulla costituzionalità delle espulsioni per via amministrativa. Le espulsioni degli stranieri colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera saranno più veloci. Il decreto (Dl n. 51 del 2002, contenente “misure urgenti di contrasto all?immigrazione clandestina e norme di garanzia per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera”, in GU n. 133 dell’8 giugno 2002 la legge di conversione) interviene modificando il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. L?articolo 13 sulla “espulsione amministrativa”, infatti, ora prevede che, nei casi in cui il Ministro dell’interno disponga l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato (per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o quando lo straniero si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, o qualora quest’ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento), il questore comunichi immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all?ufficio del tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l?accompagnamento alla frontiera. A questa procedura amministrativa (che rischiava di essere incostituzionale) si aggiunge la convalida dell’autorità giudiziaria: il tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Per quanto riguarda, invece, l?altro aspetto del decreto, viene stabilito che tutti i mezzi di trasporto, e quindi automobili, navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili che vengono sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando e per i quali non venga fatta una richiesta di affidamento da organi di polizia o altri organi dello Stato, verranno distrutti e cancellati dai pubblici registri. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell?autorità giudiziaria procedente. Ecco il testo della legge di conversione: Legge 7 giugno 2002, n. 106. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all?immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera Articolo 1 1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare e di farla osservare ccome legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 2002 Ciampi Berluscono, Presidente del Consiglio dei ministri Scajola. Ministro dell’interno Castelli, Ministro della giustizia Frattini, Ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, coordinato con la legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106 concernente “Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera” Articolo 1 1.Il comma 8-bis dell?articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, é sostituito dai seguenti: “8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell?articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell?autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all?amministrazione o trasferiti all?ente che ne abbiano avuto l?uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell’eventuale indennità, si applica al comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni”. 2. Ai commi 3 e 5 dell?articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: “rottamazione” è sostituita dalla seguente: “distruzione”. Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: “mediante distruzione”. Articolo 2 1. Dopo il comma 5 dell?articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: “5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale é disposto l?accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione”. Articolo 3 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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