Welfare

Documenti di residenza:un diritto da pretendere

Tutelato anche chi soggiorna in centri di accoglienza

di Redazione

La nostra Caritas, tramite un? associazione, gestisce una casa di accoglienza per immigrati che lavorano (o che sono in cerca di lavoro). Ora il Comune di Osimo, in provincia di Ancona, si rifiuta di riconoscere l?accoglienza, perché provvisoria, al fine di concedere la residenza. L?ospite sembrerebbe essere discriminato: la permanenza, ormai, in diversi casi, si prolunga anche per più di un anno. Nel frattempo l?ospite non può acquistare un mezzo di trasporto per recarsi a lavorare, né ottenere il libretto di lavoro, il passaporto (nel caso di rifugiati politici riconosciuti), quello sanitario, ecc. Potete darci un parere e magari qualche consiglio su questa problematica? Don Flavio Ricci, Osimo (An)(e mail) Risponde Cristina Calzolari La legge sull?immigrazione non solo stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia devono essere effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani, ma esplicitamente prevede il diritto dell?immigrato ad avere la residenza anche nel caso di alloggio presso un centro di accoglienza. Probabilmente per prevenire situazioni come quella segnalata nella sua lettera (peraltro frequenti al Nord e al Sud della penisola), l?articolo 6 comma 7 del Testo unico sull?immigrazione (d.lgs. 286/98) afferma: ?in ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza?. Il richiamo a tale articolo di legge, sufficientemente chiaro e non passibile di altre interpretazioni, dovrebbe dunque risolvere il problema con il Comune di Osimo, convincendolo a precedere alle iscrizioni anagrafiche. Va detto poi che tale atteggiamento non solo è contrario alle norme di legge, ma è ancora più grave nel caso dei rifugiati riconosciuti, per i quali norme internazionali sottoscritte anche dall?Italia impongono al Paese che dà asilo di fornire anche tutti i documenti necessari, cominciando dai documenti di identità, documenti validi per l?espatrio, residenza, assistenza sanitaria, ecc. Se, nonostante gli espliciti riferimenti di legge, il comune dovesse porre ancora qualche difficoltà in ordine al tipo e alla durata del permesso di soggiorno, ricordi pure loro che una circolare del Ministero dell?Interno del 1991, chiarisce che qualsiasi permesso di soggiorno è valido ai fini della residenza, perché ciò che deve essere considerata è la condizione di dimora abituale. Che non significa definitiva e perenne, come tutti – immigrati e operatori – ci auguriamo non sia, la permanenza in un centro di accoglienza.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA