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non profit/inps: Sanzioni ridotte in caso di omissione contributiva
Una circolare su non profit e Inps
Importanti istruzioni dall?Inps per le realtà non profit che vanno incontro a sanzioni civili in seguito a omissione ed evasione contributiva (stabilite all?art. 116 della l. 388/2000, la Finanziaria 2001, che ha apportato notevoli cambiamenti all?intero sistema sanzionatorio). Con la circolare del 9 maggio 2002 (n. 88, ultimo punto), l?Inps ha stabilito che sono gli enti impositori a stabilire sia i criteri che le modalità per effettuare la riduzione delle sanzioni civili a seguito di omissioni contributive. Il consiglio di amministrazione dell?ente previdenziale controlla che si sia verificata una ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione, nel seguente modo: applicazione degli interessi legali nei riguardi dell?ente i cui proventi finanziari consistono prevalentemente in finanziamenti dello Stato; applicazione degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri enti per i quali non ricorre tale prevalenza. La riduzione potrà essere applicata soltanto quando si verifica un ritardato pagamento delle somme contributive e non quando si verifica il caso di evasione contributiva.
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