Formazione

Agevolata una sola auto per disabile

Lo precisa una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, intervenendo per un caso di coniugi separati con l'affidamento congiunto del figlio, che richiedevano entrambi l'esenzione

di Benedetta Verrini

Importante risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 169/E), che il 4 giugno scorso è intervenuta a chiarire la questione dell’esenzione dalla tassa automobilistica prevista per i disabili. L’Agenzia precisa che tale agevolazione è prevista con riferimento a un solo veicolo per ciascun disabile. La questione era stata sollevata per un caso di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per due diverse auto intestate singolarmente ai genitori separati di un ragazzo disabile. “Questo ufficio richiama ancora la circolare n. 186/E del 1998 dove e’ precisato che a ciascun soggetto disabile avente diritto al trattamento di favore, in ragione del proprio stato di handicap, l’agevolazione puo’ essere riconosciuta per un solo veicolo”, spiega l’Agenzia delle Entrate. Pertanto l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati, anche se il figlio portatore di handicap e’ stato affidato ad entrambi, ed entrambi hanno dovuto adattare la macchina per l’accompagnamento del ragazzo. Nessuna questione si deve porre, invece, riguardo alla proprietà della macchina: “l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche puo’ essere riconosciuto al veicolo intestato allo stesso disabile, oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico”. Per consultare l’intero testo della risoluzione, che riporta un chiarimento per i portatori di handicap psichico: web.vita.it/leggi/legge.php3?COD_LEX=529


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