Welfare
FAND e FISH a Governo e Protezione civile, attenzione al’impatto delle norme sulle persone con disabilità
Da valutare se comprendere i Centri diurni nelle aree di focolaio tra le attività soggette a sospensione. Lo stato di emergenza comporta l’adozione di misure straordinarie, di “quarantena”, che potrebbero indebolire la rete di assistenza, supporto e protezione destinata alle persone con gravissime disabilità o con forme di non autosufficienza che vivono al proprio domicilio
di Redazione
Come ampiamente noto, il Governo per fronteggiare il rischio della diffusione del Coronavirus ha approvato il 22 febbraio un provvedimento che tuttavia può avere un impatto specifico su alcune condizioni che riguardano la disabilità. Su queste possibili ricadute è intervenuto, dopo un confronto con FAND e FISH, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
FAND e FISH ritengono doveroso contribuire all’informazione e alla diffusione della consapevolezza, evidenziando testualmente i più rilevanti passaggi della nota del 24 febbraio che il Capo Ufficio Antonio Caponetto ha indirizzato al Capo del Dipartimento per la Protezione Civile e all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute per segnalare che le presenti misure straordinarie adottate dal Governo potrebbero avere un impatto sulle persone con disabilità e per minimizzare l’insorgere di ulteriori problematiche per le situazioni di fragilità.
“Tenuto conto che le persone con disabilità grave; sono anche quelle più a rischio durante situazioni di emergenza, qual è quella presente, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche dietro segnalazioni pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, ritiene opportuno che dei punti di seguito esposti sia tenuto conto in sede di diffusione di direttive alle Regioni e alle articolazioni del Sistema Nazionale di Protezione Civile per le aree di focolaio di COVID-19:1.
1. Il DPCM 23 febbraio 2020 all’art. 1, comma 1, prevede la sospensione di attività pubbliche e private, con l’eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità; e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente. Potrebbero rientrare, tra i servizi essenziali, i cosiddetti Centri diurni per disabili, i quali però a causa della natura delle prestazioni erogate sono caratterizzati da un alto tasso di frequentazione (operatori, familiari e soggetti terzi). Le persone con disabilità, specie intellettive e del neurosviluppo, non sempre sono in grado di assumere comportamenti consapevoli ed idonei ad evitare o ridurre i rischi di contagio. Trattandosi, inoltre, di persone con particolari patologie, correlate alla loro disabilità, rappresentano una popolazione maggiormente esposta al contagio. Ciò premesso, è quindi da valutare se comprendere i Centri diurni nelle aree di focolaio tra le attività soggette a sospensione. Contemporaneamente però si renderebbe necessaria un’azione compensativa di supporto domiciliare per gli utenti dei Centri e i loro familiari, in modo da non far venire meno i servizi di assistenza essenziali.
2. Lo stato di emergenza comporta l’adozione di misure straordinarie, di “quarantena”, che potrebbero indebolire la rete di assistenza, supporto e protezione destinata alle persone con gravissime disabilità o con forme di non autosufficienza che vivono al proprio domicilio. Fra questi rientrano spesso soggetti con genitori molto anziani, o che vivono in assenza di una adeguata rete di protezione familiare. Tali soggetti, in caso di quarantena, potrebbero avere maggiori difficoltà ad autogestirsi e a seguire le istruzioni delle Autorità. Sarebbe quindi opportuno, nei limiti che la situazione di emergenza consente, assicurare il maggior possibile coordinamento fra le strutture del Sistema Nazionale di Protezione Civile su base locale, le Asl, le strutture di assistenza e le associazioni su base locale, al fine di garantire il censimento, il monitoraggio e il supporto per tali casistiche.
3. Riteniamo necessaria l’attivazione di canali di comunicazione e di assistenza al cittadino che consentano il superamento delle barriere alla comunicazione. In particolare: i numeri verdi telefonici che sono stati istituiti a livello centrale e regionale non possono essere utilizzati da persone sorde o con ipoacusia. Pertanto andrebbe affiancata una modalità di comunicazione via email per questa categoria di persone. Inoltre andrebbero previste traduzioni delle principali comunicazioni di emergenza in Lingua dei Segni Italiana per consentire l’accesso alle informazioni utili anche ai sordi segnanti.
FAND e FISH esprimono apprezzamento per l’attenzione e la concretezza adottate. Invitano le proprie associazioni e organizzazioni federale ad agire in coordinamento con le strutture territoriali del Sistema Nazionale di Protezione Civile che peraltro negli ultimi anni ha rafforzato e adeguato le procedure di intervento in situazioni di emergenza in presenza di disabilità.
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