Politica

Legge di Bilancio, la nostra pagella

Molti i provvedimenti positivi contenuti nel testo incardinato alla Camera dei deputati in particolare su famiglia, immigrazione e welfare aziendale. Pollice verso invece al rinvio dell’extrabudget per la povertà e anche sul servizio civile si poteva fare di più

di Redazione e Sara De Carli

Nei giorni scorsi la legge di Bilancio 2017 (nella foto di apertura il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan) dopo il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata incardinata in Parlamento. Il testo sbarca alla Camera, dove potrà cominciare il suo cammino e avere così inizio la sessione di bilancio parlamentare. Questi i principali provvedimenti sociali (in parentesi la nostra valutazione: + se positiva, – se negativa).

Povertà (-)
Nel 2017 non ci saranno risorse aggiuntive per raggiungere più persone in povertà assoluta, a dispetto delle ripetute dichiarazioni e degli annunci fatti sia dal dal ministro Giuliano Poletti sia da Raffaele Tangorra, direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La legge di bilancio 2017, di cui sono finalmente disponibili testi e tabelle, stanzia sì 500 milioni di euro aggiuntivi rispetto al miliardo disponibile a legislazione vigente, ma solo a partire dal 2018. Per l’anno 2017 quindi la lotta alla povertà potrà contare su 1.030.000 euro e solo dal 2018 si arriverà a 1.554.000 euro. Lo stanziamento aggiuntivo di 500 milioni per il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale già nelle slides presentate da Matteo Renzi era stato spostato al 2018, contrariamente alle attese, ma ora è scritto nero su bianco nel testo della legge di bilancio. Con il miliardo stanziato si arriverà quindi soltanto al 35% circa di poveri, dando priorità alle famiglie con figli e subisce un rallentamento invece l’avvio di un Piano progressivo, con una estensione graduale della platea dei poveri che beneficiano del reddito di inclusione.

Fondo di sostegno alla natalità (+)
Nasce il Fondo di sostegno alla natalità (art 47), che ha l’obiettivo di «sostenere le famiglie e di incentivare la natalità». Il Fondo vuole favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette alle banche. La dotazione del Fondo è di 14 milioni di euro per l’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Premio alla nascita (+)
A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene riconosciuto un premio alla nascita (art 48), un contributo una tantum di 800 euro che sarà corrisposto dall’INPS dietro presentazione di domanda della madre già durante la gravidanza, cioè al compimento del settimo mese di gravidanza. Il premio vale anche per chi adotta un minore: si potrà fare domanda all’atto dell’adozione. Nessuna modifica o novità al Fondo per le adozioni internazionali, creato con la legge di stabilità dello scorso anno e con una dotazione annua di 15 milioni di euro a decorrere appunto dal 2016.

Congedo obbligatorio di paternità (+)
Viene prorogato anche per il 2017 e raddoppiato da uno a due giorni il congedo obbligatorio per i neopapà. Il congedo obbligatorio vale per i lavoratori dipendenti e deve essere fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio.

Buono nido e voucher asilo nido (+)
Arrivano a partire dall’anno 2017 mille euro all’anno (parametrato a undici mensilità) come contributo per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati per i soli nati a partire dal 1° gennaio 2016 (art 49). Stanziati 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Rifinanziato anche il voucher asili nido, con 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l’allargamento dello stesso anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.


Cura non autosufficienti (+)
L’articolo 30 prevede una riduzione del requisito contributivo a 41 anni per i lavoratori precoci, ovvero per quanti hanno almeno 12 mesi di contribuzione prima dei 19 anni di età, che si trovino oggi in alcune condizioni specifiche. Fra queste c’è anche l’assistere da almeno sei mesi e al momento della richiesta il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104, l’avere una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74% o fare da almeno sei anni un’attività lavorativa per cui è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento: tra esse ci sono le ostetriche, le educatrici dell’asilo nido, l’assistenza personale a non autosufficienti (art 30).

Fondo Non Autosufficienze (+)
Un incremento di risorse arriva anche per il Fondo Non Autosufficienze, stabilizzato l'anno scorso a 400 milioni di euro: 50 milioni di euro un più dal 2017. Anche qui, però, la cifra è inferiore alle dichiarazioni fatte nelle scorse settimane, in base a cui si pensava a un incremento dei fondi già dal 2017 a 500 milioni.

Università (+)
Arrivano esenzioni dal contributo onnicomprensivo annuale chiesto dalle Università statali (art 36) per gli studenti che (congiuntamente) abbiano un Isee inferiore a 13mila euro, siano in corso, abbiano conseguito almeno 10 CFU se al secondo anno e 25 nell’anno precedente per gli anni successivi. Il fondo per il finanziamento ordinario delle Università è incrementato per coprire questa misura di 40 milioni di euro per l’anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Cinquanta milioni di euro aggiuntivi arrivano anche per il fondo per la concessione delle borse di studio (art. 37). La Fondazione per il Merito, nata nel 2011, diventa con il 2017 “Fondazione Articolo 34”, che entro il 30 aprile di ogni anno bandisce almeno 400 borse di studio, ciascuna del valore di 15mila euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente. Le borse di studio sono per studenti con Isee inferiore a 20mila euro e la media di 8/10: per accedere alle borse di studio fanno fede anche i risultati delle prove Invalsi (art 38).
Un’altra novità: le università faranno corsi di orientamento pre-universitario destinati agli studenti delle scuole superiori, da svolgere senza interferenze con l’attività scolastica ordinaria durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado (art. 39). Sempre le università dovranno organizzare specifiche attività di tutorato per gli studenti del primo o secondo anno che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori. Per queste due azioni sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Erogazioni liberali agli Istituti tecnici (+)
Anche le donazioni fatte agli ITS-Istituti Tecnici Superiori potranno essere portate in detrazione. Lo prevede l’articolo 40, che modifica il TUIR all’articolo 15, comma 1, lettera i-octies).

Lavoro giovanile e alternanza scuola-lavoro (+)
Dall’alternanza scuola lavoro al lavoro vero, con una nuova scommessa sull’alternanza scuola-lavoro. L’articolo 42 stabilisce l’esonero dal versamento dei contributivi per 36 mesi per le aziende che assumono a tempo indeterminato ragazzi che hanno fatto alternanza scuola-lavoro in azienda. L’assunzione deve avvenire entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per studenti che hanno svolto presso il datore di lavoro che li assume almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge. Stessa agevolazione per le imprese che assumono entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso di loro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il limite massimo di spesa per questa misura è fissato in 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Scuole paritarie e sostegno (+)
Dopo che a maggio il Governo aveva stanziato un contributo fino a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a circa 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le scuole paritarie, per realizzare il diritto allo studio degli alunni con disabilità iscritti a scuole paritarie, anche la legge di Bilancio torna sul tema. Lo fa all’articolo 78, che stabilisce che «a decorrere dall’anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui». La detrazione prevista per le spese di iscrizione a scuole paritarie sale da 400 euro a 640 euro per l’anno 2016, a 750 euro per l’anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2018.

Insegnanti di sostegno (-)
Delusione invece per la stabilizzazione promessa di 5mila insegnanti di sostegno. La vicenda è riepilogata da Tuttoscuola. In vista della legge di stabilità, il Miur aveva fatto sapere di avere proposto la stabilizzazione di 25mila posti di cui 5mila su sostegno. Di 32.500 posti di sostegno in deroga, dunque, la stabilizzazione avrebbe riguardato il 15% dei posti, poca cosa rispetto ma comunque questo sarebbe andato a beneficio di 9mila ragazzi disabili.La speranza di tante famiglie, però, è andata delusa, in quanto, contrariamente alle aspettative, nel testo della legge di stabilità presentato alla Camera, negli articoli 52 e 53 non c’è traccia della stabilizzazione di posti di sostegno. 9 mila alunni disabili e le loro famiglie non avranno la stabilizzazione sperata dell'insegnante di sostegno.

Immigrazione (+)
Ulteriori risorse, fino all’importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020. Lo prevede l’articolo 84.

Africa (+)
All’articolo 79 la legge di Bilancio istituisce un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. Il Fondo è incardinato presso il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

Servizio Civile (-)
Rimangono inalterati le coperture a favore del Fondo nazionale per il servizio civile, ovvero: 111,267 milioni per il 2017; 108,267 per il 2018 e 110,301 per il 2019. Nella prospettiva del nuovo servizio civile universale previsto dalla Riforma del Terzo settore era lecito attendersi un sforzo maggiore da parte del Governo.

Welfare aziendale (+)
Con l’articolo 23 la legge di Bilancio 2017 interviene su una forma di welfare, il “welfare di produttività” introdotto nel 2016, caratterizzato dall’interscambio tra compensi monetari e benefit. Le disposizioni della manovra hanno sostanzialmente l’obiettivo di potenziare il ricorso a tali tipologie di piani. Gli interventi incidono sulla platea di beneficiari, sulle tipologie di benefit e sull’ammontare del beneficio. In particolare si introduce la possibilità di includere tra i benefit oggetto di scambio con il premio di rendimento anche l’autovettura aziendale, gli alloggi e i prestiti erogati. La strategia del Governo è quella di innalzare i limiti reddituali attuali (da 50.000 a 80.000 euro) per ampliare la fascia di lavoratori beneficiari e gli importi dei premi (da 2.000 a 3.000 euro). Viene estesa, inoltre, la possibilità di convertire i premi di risultato a favore dell’utilizzo di strumenti di welfare per godere del regime di detassazione, con una importante puntualizzazione in tema di regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva.

Fondazioni bancarie & Csv (+)
L’articolo 74 prevede il riconoscimento per l’anno 2017 alle fondazioni bancarie di « un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266». Il contributo ai Centri servizio volontariato peserà circa 10 milioni di euro

Start up innovative (+)
Una detrazione più generosa, al 30%. Una somma agevolabile che raddoppia, a un milione di euro. E un aiuto che diventa stabile, che non andrà più rinnovato anno dopo anno. Così la legge di bilancio tenta di fornire nuovo ossigeno alle pmi e start up innovative del made in Italy. L'obiettivo è portare il venture capital italiano a quota un miliardo entro il 2020, dai 130 milioni attuali.

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