Non profit
Servizio civile, i volontari vanno considerati disoccupati
Anpal, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, ha definito lo stato di disoccupazione che si applica anche a chi sta svolgendo il servizio civile che, si spiega riferendosi all'aart. 16 del D.Lgs. 40/2017 «non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità»
di Redazione
Con la circolare n.1/2019 del 23 luglio scorso, Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha fornito le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).
Il D.L. 4/2019 ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, riferita a coloro che non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato sia autonomo, oppure che siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia rispettivamente pari o inferiore a 8.145 euro annui o 4.800 euro annui.
Tra le attività lavorative, che non costituiscono rapporto di lavoro, ci sono anche i tirocini, borse di studio e il servizio civile. L'art. 16 del D.Lgs. 40/2017 ricorda infatti come «il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità».
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