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Pubblicazione dei contributi pubblici, cosa cambia con il decreto Crescita

Spostata la scadenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno ed eliminati gli obblighi per contributi o aiuti corrispettivi o retributivi. Arrivano le sanzioni anche per gli enti del Terzo settore. Ecco tutte le novità approvate

di Lara Esposito

Ulteriori novità arrivano ancora dal decreto crescita, approvato lo scorso 27 giugno al Senato, e riguardano i tanto discussi obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017). Come riportato in un articolo del Cantiere terzo settore, il decreto all’articolo 35 sostanzialmente individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno. L’impegno riguarda le imprese e parte del terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti.

Tanti i punti “generici” da chiarire, nonostante lo scorso 11 gennaio il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia pubblicato una nota sulle modalità di pubblicazione per gli enti del terzo settore e, in risposta a un quesito inviato da CSVnet, si sia aperta per le associazioni la possibilità di pubblicare anche sui siti web dei centri di servizio.

Nel decreto Crescita si definisce, la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web. Si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”.

Cosa cambia quindi? Vengono esclusi dall’obbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille e tutto il tema dei “vantaggi”. Diversi i casi di vantaggi attribuiti alle singole realtà, che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di immobili dati in comodato d’uso a un ente del terzo settore.

Si chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte (art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001), finora anche queste indicate genericamente.

Ultima – ma non per importanza – novità riguarda le sanzioni. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore.

La modifica alla legge n. 124 del 2017 introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro.

Si introduce anche una sanzione amministrativa accessoria: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.


*Cantiere Terzo settore

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