Non profit
Corretta iscrizione di un ente nellanagrafe onlus
Chi decide È il tar
Quasi ?a sorpresa? la decisione sulla corretta iscrizione di un ente tra le onlus è finita davanti a un Tribunale amministrativo regionale (udienza del 18 aprile, a Bologna). è certo la prima volta.
Il decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede una sua specifica disciplina per l?individuazione dei soggetti legittimati a operare sotto tale veste.
L?art. 11, comma 1 del dlgs. n. 460 prevede che «(omissis), i soggetti che intraprendono l?esercizio delle attività previste all?articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze. ?(omissis)».
Come può succedere allora che una normativa estranea a tale provvedimento possa in qualche modo ostacolare un?iniziativa di tal genere?
Può, di fatto, accadere che la volontà di agire non solo in maniera agevolata ma anche con un riconoscimento della personalità giuridica dell?ente e il lento funzionamento degli organi amministrativi italiani portino a ritenere che una fondazione, costituita come sopra descritto e che abbia ottemperato alla suddetta comunicazione alla d.r.e. ma alla quale sia stata riconosciuta successivamente la personalità giuridica, perda, e faccia perdere ai suoi benefattori, le agevolazioni fiscali riconosciute per simili attività meritevoli di tutela se il fisco ritiene che la qualifica di onlus non possa precedere il riconoscimento.
Può succedere, allora, che chi non resista alla tentazione di ?recuperare? ciò che lo Stato cerca di dargli sotto forma di uno ?sconto fiscale? per un?attività sicuramente sociale, si trovi costretto a ricorrere non a organi tributari, sicuramente competenti sulla sussistenza di una ?qualifica puramente fiscale?, bensì amministrativi i quali, quindi, hanno nelle mani il potere di riconoscere o meno l?esistenza di una simile iniziativa sociale.
Questo è quanto in questi giorni si discute dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell?Emilia Romagna, con un?importantissima novità più generale costituita dal fatto che è stata identificata nel Tar la struttura giudiziaria competente per questi problemi.
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