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Adozioni: anche oltre 45 anni la differenza d’età con il figlio

Lo ha deciso la Suprema corte di Cassazione, stabilendo che è sempre prioritario l'interesse del minore ad avere una famiglia. Ecco la sentenza

di Benedetta Verrini

Il giudice può derogare alla regola che impone un limite massimo alla differenza di età tra genitore adottivo e figlio. Così ha deciso, con una sentenza destinata a fare discutere (prima sez. civile, n.2303/2002), la Suprema corte di Cassazione, che ha annullato una sentenza che aveva negato un’adozione per la troppa differenza di età tra futuri genitori e la bambina. Secondo la Corte, la regola dettata dalla legge sull’adozione -che richiede una differenza di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quaranta- non deve essere intesa in modo assoluto e rigido, in quanto deve prevalere la tutela del minore. La sentenza, non a caso, richiama la recente legge 149 del 2001, che ha riformato le regole sull’adozione, ed è intervenuta ad ampliare la differenza d’età tra adottante e adottato, e a sottolineare che se il superamento di tale differenza riguarda uno solo dei genitori, il limite imposto non deve essere valutato come invalicabile. Richiamando il tribunale ordinario ad essere maggiormente attento alle peculiarità di ogni singolo caso che riguarda un’adozione, e ad astenersi da decisioni eccessivamente rigide ed astratte, la Suprema corte ha fissato questo principio di diritto: ?Nel superiore interesse del minore è consentito, in casi eccezionali, derogare alla regola del divario massimo di età che deve intercorrere tra adottanti e adottando quando sussistano due condizioni: della differenza di età, pur sempre compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli; del danno grave e non altrimenti evitabile che deriverebbe al minore dalla mancata adozione?. Scarica nella colonna a lato l’allegato con il testo integrale della sentenza


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