Non profit

Un lavoro per due: ecco come applicare il contratto

Diritto al lavoro Una formula che vale anche per il non profit

di Redazione

Sono il presidente di un’associazione non profit che opera a Reggio Calabria. In passato ho lavorato anche parecchi anni negli Usa dove ho visto applicare con grande successo, i cosiddetti contratti “job sharing”. Mi è stato detto che è possibile applicarli anche in Italia. È vero ?
C.T. (RC)(email)

Risponde Giulio D’Imperio

Vorrei sottolineare subito che i contratti di job sharing (una sorta di lavoro ripartito) potrebbero essere, secondo me, uno degli strumenti più validi per poter “flessibilizzare” al massimo il rapporto di lavoro all’interno di un’azienda. La verità è che da un lato il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale si è espresso favorevolmente circa l’applicazione di questo nuovo contratto di lavoro (vedi, infatti, la circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 43 datata 7 aprile 1998); dall’altra parte, invece, tale tipologia contrattuale non è stata introdotta in nessun tipo di rinnovo contrattuale. Chiaro quindi che, a prima vista, l’enorme discrepanza tra il parere positivo dato dal Dicastero di via Flavia e quella che è la realtà, provoca tra gli addetti ai lavori semplicemente un’enorme delusione. L’unica soluzione che ritengo possa essere attuata per l’applicazione di tale norma contrattuale, è un accordo che l’azienda può attuare con il sindacato. Nello stesso accordo occorrerà chiarire, in primis, per quali figure professionali è possibile dover applicare il contratto di job sharing, oltre a tutto quanto previsto per tale tipologia contrattuale. Quello che ho appena affermato non è assolutamente una “chimera”. Infatti, da quelle che sono le mie specifiche conoscenze in merito, un’azienda di Treviso ha stipulato, proprio di recente, e per la precisione, in data 23 aprile 1999, un verbale di accordo con le organizzazioni sindacali in modo da poter applicare l’istituto contrattuale previsto dal Job sharing all’interno della propria azienda.
Pertanto, visto l’esempio appena citato, anche la sua azienda potrebbe attivarsi, se dovesse ritenerlo utile, per applicare tale istituto contrattuale convocando le rappresentanze sindacali in modo da poter iniziare a discutere circa l’applicabilità del nuovo istituto contrattuale.

a cura di
R. Schirer e M. Persotti

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