Non profit

Attenti alle trappole Inps della gestione separata

Previdenza Poca chiarezza intorno al mondo delle pensioni

di Redazione

Sono stato iscritto per quasi tre anni alla gestione separata del 10 per cento per attività di collaborazione professionale, dopo il pensionamento. Avendo cessato anche questa attività ho pensato di richiedere il rimborso dei contributi poiché mi avevano suggerito che questa soluzione sarebbe stata più favorevole, potendo ottenere così, in un’unica soluzione, le somme versate da me e dal datore di lavoro. Ho letto però su un giornale che questa restituzione non sarebbe possibile in quanto mi spetterebbe un’altra pensione che suppongo sia di poche lire.
G.d.G. (An)(email)
Risponde Giuseppe Foresti, Direttore Generale Patronato Acli

La norma relativa alla versione dei contributi versati nella gestione separata dei lavoratori autonomi, ad una lettura rigorosa del regolamento di cui al Decreto ministeriale 2.5.96 n. 282, sarebbe effettivamente applicabile al suo caso qualora lei, già pensionato, avesse compiuto i 60 anni all’entrata in vigore dell’obbligo di iscrizione alla gestione (30.6.96). Infatti l’art. 4 del predetto regolamento prevede per un quinquennio la restituzione dei contributi versati alla gestione qualora non venga conseguito il diritto alla pensione autonoma, ovvero ad una pensione, sempre col sistema contributivo, ottenuta a seguito del calcolo di tutti i contributi nella gestione in questione. Nel suo caso non ricorre il diritto a nessuna di tali pensioni. L’Inps ritiene tuttavia che il diritto sia riconoscibile soltanto ai soggetti che non conseguono il diritto ad alcun trattamento pensionistico escludendo dunque anche coloro che possono maturare il diritto ad una pensione supplementare. Effettivamente lei il diritto alla pensione supplementare lo ha maturato essendo già titolare di altra pensione. Resta il fatto che l’interpretazione dell’Inps, per quanto condivisa dallo stesso Ministero del lavoro, non è conforme al testo del Decreto Ministeriale che invece era esattamente congegnato ad evitare il rimborso in soli due casi: in presenza di una pensione autonoma con la sola contribuzione della gestione oppure con la somma dell’intera contribuzione, ivi compresa quella estranea al sistema contributivo. Non ci pare estranea a questa interpretazione la convenienza dell’istituto alla liquidazione della pensione supplementare a fronte della restituzione dei contributi che invece comporterebbe un esborso di capitale immediato.
In queste condizioni è naturale che il Patronato Acli ritenga possibile ricorrere contro l’istituto, evitando però che non venga riconosciuto né il rimborso dei contributi né il diritto tempestivo alla pensione supplementare.

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