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Nuove cooperative dal fondo mobilit
Agevolazioni fiscali previste per chi utilizza l'indennità di mobilità per costituire una cooperativa.
di Redazione
Agevolazioni fiscali previste per chi utilizza l’indennità di mobilità per costituire una cooperativa.
Si tratta di uno dei provvedimenti del collegato fiscale (legge 133/99), che all’articolo 15 torna sul problema del trattamento della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, dopo le modifiche apportate dall’articolo 3, comma 82, della legge 549/95, per conferire a questa erogazione un regime di massima agevolazione fiscale. Secondo la precedente norma, i soggetti che hanno diritto a percepire l’indennità di mobilità possono chiedere la corresponsione anticipata a determinate condizioni: 1) che il lavoratore intraprenda un’attività autonoma; 2) quando il lavoratore decide di associarsi in cooperativa. Entrambi i casi, fiscalmente, sono regolati dall’articolo 7 della legge 549/95 che ha disposto il diritto alla tassazione separata della somma percepita se questo regime conviene al contribuente. Senza abrogare questa decisione, la legge 133/99 ha previsto una più radicale agevolazione, cioè la totale detassazione dell’indennità percepita anticipatamente. Questo bonus è però condizionato a un evento preciso: che il lavoratore utilizzi la somma percepita per costituire una nuova società cooperativa. Quindi, non per intraprendere una qualsiasi attività autonoma, né per associarsi semplicemente a cooperative già costituite, bensì per creare un nuovo soggetto in forma di società cooperativa. L’agevolazione può assumere anche efficacia retroattiva per le indennità percepite negli anni ’98, ’97 e ’96. Il rimborso, deve essere richiesto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 133/99 (18 maggio 1999), con procedure che , però, ancora oggi non sono del tutto definite a causa della mancanza di decreti attuativi. Ciò che è certo è che anche il rimborso d’imposta deve essere investito nella società cooperativa in aumento della quota di capitale sociale sottoscritta originariamente. In pratica, se l’indennità è stata percepita nel 1997 è stata pari a 100, di cui 20 trattenuti a tassazione e i restanti 80 investiti per sottoscrivere il capitale sociale della cooperativa, ora potranno essere rimborsati i 20 solo se nel caso questa somma venga destinata ad aumentare la quota del socio nella cooperativa, che così passa a 100
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