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Trasferimenti gratuiti alle Onlus: ancora un mese per registrarli
La nuova proroga scade a fine settembre.Con la detassazione vengono cancellate anche le imposte sui redditi oltre a quelle indirette
di Redazione
Gazzetta Ufficiale: è stato riaperto fino al 30 settembre prossimo il termine per registrare atti di trasferimento gratuito di beni a favore di enti non commerciali e Onlus. Si tratta della seconda riapertura per questo adempimento, eseguita in base all’approvazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 259 del 21 luglio ’99 (pubblicato sulla G.U. 181 del 4 agosto). Il precedente termine era infatti scaduto il 31 marzo scorso (in base all’articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422), mentre l’originaria scadenza era stata fissata il 30 settembre 1998 dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che ha dettato la nuova disciplina fiscale del Terzo settore.
Si tratta di una interessante possibilità di agevolazione fiscale e prevede che il trasferimento “a titolo gratuito” di aziende o beni (di ogni tipo, senza alcuna limitazione) usufruisca di un particolare trattamento ai fini delle imposte sui redditi e di altre imposte. I vantaggi per il Terzo settore consistono principalmente in tre punti:
– il trasferimento non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento;
– non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario ;
– non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti.La concessione di questi benefici è comunque subordinata alla condizione che l’ente “dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività”. Per quanto riguarda la scadenza, è bene ricordare che il termine del 30 settembre non riguarda la data entro la quale occorre effettuare l’atto di trasferimento quanto la data entro cui effettuare la registrazione dell’atto stesso.
Una disposizione peraltro discutibile se si pensa che, in pratica, nella totalità dei casi si tratterà di atti pubblici o autenticati e dunque già di per sé dotati della certezza della data e dell’origine della loro formazione.
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