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Congedi di “maternità” anche per il papà e più tempo per la cultura

Nei primi 8 anni di vita dei figli, i genitori potranno chiedere permessi fino a 10 mesi. Dalle "150 ore" a 11 mesi ,il congedo per la formazione

di Redazione

Camera: approvate dall?aula, il 13 ottobre, le ?Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città?, il testo unificato di una serie di ddl che vanno sotto il nome di ?Congedi parentali?. Il testo approvato da Montecitorio è stato unificato dalla Commissione Lavoro Pubblico e privato. Il ddl passa ora all?esame del Senato.
Non solo le mamme, ma anche i papà hanno diritto di assentarsi dal lavoro per assistere i figli nei loro primi otto anni di vita. Lo stabilisce il disegno di legge approvato da Montecitorio sui congedi parentali. Nei primi otto anni di vita dei figli, quindi entrambi i genitori possono usufruire, anche contemporaneamente, di permessi fino a un massimo di dieci mesi, a patto che singolarmente non si assentino per un periodo superiore a sei mesi. Inoltre per i padri che esercitano questo diritto per un periodo non inferiore ai tre mesi, scatta il bonus di un mese in più per entrambi i genitori, i mesi infatti passano da dieci a undici. Questa possibilità di bonus, non è trasferibile alla madre. Da tutti questi calcoli viene escluso il congedo obbligatorio per maternità. Inoltre, viene introdotta la flessibilità nell?astensione obbligatoria (art. 12): le madri possono decidere di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, invece che usufruire della formula attuale (due mesi prima e tre dopo il parto). Nei primi tre anni di vita del bambino, inoltre entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio, mentre dai tre agli otto anni l?assenza può essere usufruita in modo alternativo fino a cinque giorni ciascuno. Il disegno di legge, inoltre, parifica i diritti dei genitori adottivi o affidatari a quelli dei genitori naturali (art. 2 comma 5). Dalla normativa viene introdotto anche il concetto che il diritto di astenersi dal lavoro e il relativo trattamento economico, siano riconosciuti anche quando l?altro genitore non ne abbia diritto. Alle imprese inoltre è riconosciuto il diritto di assumere dei sostituti per le donne in congedo obbligatorio, un mese prima dell?avvio del congedo stesso. Andando a toccare anche altri aspetti il ddl prevede che per i lavoratori, con almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda o amministrazione, la possibilità di chiedere un congedo, non superiore agli undici mesi, per formazione.

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