Politica

Assicurazioni blindate sul dopo di noi: presentato l’emendamento

La relatrice Anna Maria Parente ha presentato ieri un emendamento nato dal confronto con Vita e Anffas per ampliare le agevolazioni tributarie previste per le assicurazioni in favore di persone con disabilità. Le agevolazioni maggiori vanno insieme a più rigore dei prodotti, disegnati ad hoc per il dopo di noi. Stesse regole per i fondi pensione

di Sara De Carli

Aveva tenuto aperta la porta, la senatrice Anna Maria Parente e ora ha messo la sua firma – di relatrice della legge sul dopo di noi – all’emendamento presentato ieri per ampliare le agevolazioni tributarie previste per le assicurazioni in favore di persone con disabilità, andando a modificare l’attuale articolo 5 della legge. Si tratta nel contempo di prevedere maggiori vincoli per queste assicurazioni, garantendone la destinazione esclusiva a beneficio del progetto di dopo di noi e allargando ai fondi pensione il ventaglio di strumenti tra cui le famiglie possono scegliere. Si tratta di una proposta maturata nel confronto con Vita e Anffas, nella direzione di raccogliere un'esigenza delle famiglie, che oggi lamentano l'esistenza di strumenti adeguati.

«È fondata la preoccupazione che legge sia un favore alle lobby assicurative?», avevamo chiesto a Roberto Speziale, presidente di Anffas, il giorno in cui la Camera approvò la legge: «Non c’è bufala più grande. Con questa legge, ho fatto i conti, si dà possibilità di dedurre dal reddito 40 euro: le pare che una famiglia deciderà di fare o non fare un’assicurazione in virtù di questo?», aveva risposto. «Dal nostro punto di vista anzi serviva un’agevolazione molto più significativa, nel confronto fatto con le nostre famiglie è emerso che le famiglie sarebbero felici di poter costruire situazioni che garantiscano il futuro dei loro figli, senza che venga meno l’obbligo dell’impegno pubblico? Perché non sostenerle? Già da tempo Anffas sta lavorando con Cattolica per mettere in piedi un prodotto assicurativo funzionale alle famiglie. Abbiamo fatto anche un ragionamento con il professor Marcello Esposito lì a Vita e un incontro con Unipol, stiamo costruendo cose che vanno nella direzione della corretta destinazione del patrimonio, non prestandoci ad alcun interesse delle assicurazioni di cercare nuovi clienti».


«Personalmente ritengo giusto intervenire in questo ambito per rafforzare la norma, è giusto che si ancori il beneficio della detraibilità ad alcune condizioni che nel testo della Camera non c’erano, come il fatto che gli assicurati debbano essere i genitori del beneficiario o le persone presso cui vive, che la prestazione sia una rendita vitalizia con rate mensili e che il riscatto totale sia possibile solo alla morte del genitore. Sono tutti correttivi che vanno nella direzione dello spirito della legge e del dopo di noi e creano una rendita per la persona disabile», ci aveva detto la relatrice Parente in una recente intervista.

«Credo che siano da accogliere per meglio sostenere le preoccupazioni dei genitori, tenendo conto che non si tratta di creare un regime tributario specifico ma di equiparare queste polizze al regime della previdenza complementare, prevedendo che possano diventare oneri deducibili. La logica è che il patrimonio che un genitore accantona con sacrificio per il futuro del figlio disabile non è solo la casa, ma anche l’investimento che fa nella polizza o nel fondo pensione».

Di seguito il testo integrale dell’emendamento presentato, il numero 5.100.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 (Agevolazioni tributarie per i fondi pensione e le assicurazioni in favore di persone affette da disabilità) – 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore, per ogni soggetto disabile beneficiario, alla misura massima stabilita dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni assicurative sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni assicurative comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 9 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte preveda che:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l’invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso del verificarsi degli eventi di cui alla lettera d);

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di un'unità abitativa destinata all'assistenza della persona con disabilità gravi di cui alla lettera a), in caso di malattia grave del beneficiario.

4. All’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. In aggiunta alla deduzione dei contributi effettuata in base ai commi precedenti, i contributi versati in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad ulteriori euro 5.164,57 per ogni soggetto disabile beneficiario."

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

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