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Con l’Agenzia e l’albo delle ong la cooperazione volta pagina

Primo sì alla legge di riforma che stabilisce per le risorse l'obiettivo dello 0,7% del Pil. Definiti i compiti e le garanzie per volontari e cooperanti

di Redazione

Senato: l?aula ha approvato, il 29 settembre, il testo del disegno di legge dedicato a ?Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo?. Relatore del testo unico è stato il senatore Stefano Boco, del gruppo Verdi-Ulivo. Si tratta del testo risultante dall?unificazione di ben undici disegni di legge d?iniziativa dei senatori e un Ddl d?iniziativa del governo. Il Ddl approvato passa ora all?esame della Camera.
Cooperazione allo sviluppo: arriva l?Agenzia. È questa una delle novità introdotte dal disegno di legge ?Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo? approvato dal Senato e che attende ora il vaglio della Camera. Palazzo Madama ha detto sì a un testo che unifica e supera ben undici proposte di legge e che mira, dopo gli anni della ?malacooperazione?, a girare pagina, dando una normativa complessiva che regolamenti e riordini tutta la materia nel senso di una maggiore efficacia ed efficiente dell?intervento d?aiuto italiano. Nei 25 articoli del disegno di legge viene tracciato il quadro del futuro assetto della cooperazione: tutte le operazioni dovranno essere affidate all?Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, un ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Tra i suoi compiti la predisposizione di un programma triennale di intervento. Al ministero degli esteri rimane la competenza politica. Vengono inoltre ampliati i soggetti della cooperazione, prevista la creazione di un albo delle associazioni non governative, definiti i compiti e le garanzie per i volontari e i cooperanti internazionali (art. 21). Le ong sono iscritte in un albo e possono essere selezionate come enti esecutori di iniziative governative, anche di emergenza. È prevista la cooperazione decentrata affidata a Regioni e Province e Comuni (art. 20) in collaborazione con ong e Onlus. Le risorse per la cooperazione devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del Pil (art. 1, comma 4)

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