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Legge sul Software libero in Parlamento: ecco il testo

"Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione"

di Redazione

Art. 1 (Definizioni) Comma 1 Si definisce licenza di software libero, una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo), che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Comma 2 Si definisce software libero ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) distribuito con una licenza di software libero come definita nell’articolo 1, comma 1 del presente testo di legge. Comma 3 Si definisce programma per elaboratore (software) a codice sorgente aperto, ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo. Comma 4 Si definisce software proprietario un programma per elaboratore (sia sistema operativo sia programma applicativo), rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti descritti nell’articolo 1 comma 1 della presente legge. Comma 5 Si definiscono formati di dati liberi, dei formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per qualunque scopo. Comma 6 La cessione di software libero viene esclusa dagli obblighi di cui all’Art. 10 della legge 248 del 18 Dicembre 2000 (bollino SIAE). (Comma in discussione). CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Obblighi per la Pubblica amministrazione) Art. 2 Comma 1 La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia sistemi operativi, applicativi e programmi in genere che appartengano alla categoria del software libero o, in seconda battuta, a codice sorgente aperto. Comma 2 La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare la ragione della scelta e, analiticamente, la ragione della eventuale maggior spesa, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all’Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Art. 3 (Trattamento dei dati personali e sensibili) Comma 1 L’ impiego di software libero o a sorgente aperto (a disposizione dell’Amministrazione stessa) è esclusivo per gli enti pubblici che trattano dati personali o sensibili soggetti alla disciplina della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e nel trattamento di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza Comma 2 I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future verifiche. Comma 3 Gli uffici della Pubblica Amministrazione inviano posta elettronica a cittadini o ad altri uffici della Pubblica Amministrazione contenente dati sensibili e/o riservati solo se cifrata (crittografata) mediante programmi a codice sorgente aperto. (comma candidato ad eliminazione) Art. 4 (Documenti) Comma 1 La Pubblica Amministrazione, per la diffusione di documenti di cui debba garantire la pubblicità, come anche l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in generale per tutti i documenti prodotti per la diffusione al pubblico come documenti informatici anche ipertestuali (testi, carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è tenuta ad utilizzare formati liberi. Comma 2 Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente, l’uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all’Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in formato libero. CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo Art. 5 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo) Il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica presenta annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero. Art. 6 (Istruzione scolastica) Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il contenuto ed i principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del software libero e ne privilegiano l’insegnamento. CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI Art. 7 (Regolamenti attuativi) Comma 1 Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione. Comma 2 Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che definisca gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato. Art. 8 (Norma transitoria) Entro tre anni dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale per gli aspetti generali trattati all’articolo 2, il termine per l’adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati all’articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le indicazioni di cui all’articolo 4 (circa il formato dei documenti della Pubblica Amministrazione). Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l’attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.” Per maggiori informazioni: Vai alla porposta di legge


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