Welfare

Unione Europea e lavoro.

Se l’azienda viene ceduta i dipendenti non possono perdere il posto.

di Giulio D'Imperio

Interessanti novità sul piano dei rapporti di lavoro. Lo scorso 24 gennaio la Corte di Giustizia europea ha emanato una sentenza (C-51/00) secondo cui, a norma della direttiva 77/187, al verificarsi della cessione di azienda il lavoratore ha la facoltà di rifiutare la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario. La Corte Ue ha giustificato la propria scelta affermando che nel caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro viene automaticamente trasferito dal cedente al cessionario senza necessità del consenso delle parti. La normativa europea riguardante la prosecuzione del rapporto di lavoro quando si verifica la cessione di una azienda, si è snodata nel tempo con ben tre direttive: la direttiva 77/187; la 98/50 e la 2001/23, che ha abrogato la n. 77/187. Tutte hanno come comune denominatore quello di far sì che il trasferimento di azienda non si traduca, per il lavoratore, in uno svantaggio tale da perdere il posto di lavoro. Tali garanzie sono rilevanti anche nel settore del non profit: nella normativa italiana sono individuabili nel dlgs 18/2001, che recependo la direttiva precedente (la 98/50), ha modificato, innovandoli, sia l?art. 2112 del codice civile che l?art. 47, l. 428/90. L?art. 2112 c.c., nella sua rimodulazione, afferma che sia il cedente (chi vende) che il cessionario (l?acquirente) sono obbligati in solido nei confronti del lavoratore per i crediti da lui maturati al momento del trasferimento d?azienda. Solo il lavoratore ha la possibilità di liberare il cedente da tutti gli obblighi causati dal rapporto di lavoro. Il trasferimento d?azienda non può essere motivo di licenziamento, ma spetta al lavoratore decidere se rassegnare o no le dimissioni quando si verifica una sostanziale modifica del rapporto di lavoro, entro i tre mesi successivi. L?art. 2 del dlgs 18/2001 ha chiarito la procedura da seguire per informare le rappresentanze sindacali del trasferimento d?azienda, anche parziale. Il mancato rispetto della procedura è ritenuto comportamento antisindacale, sia del cessionario sia del cedente.

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