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Ma dov’è finita la pratica? Ecco come fare per saperlo.

Ho 65 anni, sono invalida al 75% e con mio marito, sopravviviamo solo con la sua pensione. Non posso lavorare ....

di Redazione

Ho 65 anni, sono invalida al 75% e con mio marito, sopravviviamo solo con la sua pensione. Non posso lavorare o fare sforzi per problemi di cuore. Due anni fa ho presentato domanda per avere la pensione di invalidità alla Asl competente: per ora mi è stato consegnato il verbale della visita medica in cui si accerta il grado di invalidità. Per quanto ne so, dovrei essere contattata dalla Prefettura, ma i tempi si allungano e ho bisogno di aiuti. Che fare?
A. D. (Mi)

Abbiamo contattato la Prefettura di Milano per suo conto e il giudizio su quanto ci è stato risposto lo lasciamo ai lettori: «i tempi medi si attestano in circa 3 anni dalla data della domanda amministrativa (presentata alla Asl competente) e fino all?effettivo pagamento a cura dell?Inps, salvo particolari situazioni da valutare caso per caso». Vanno distinte due fasi nel procedimento per il rilascio della pensione di invalidità. Primo: è necessario sottoporsi a una visita nella propria Asl di competenza cui spetta valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (su tutte segnaliamo, la L. 118/71 e la L. 23/11/88, n. 509); dopodiché l?Asl deve passare la pratica alla Prefettura competente che vaglia i requisiti socio-economici del richiedente, per stabilire l?entità della pensione. La Prefettura invita quindi l?interessato a presentare la dichiarazione relativa a redditi o pensioni eventualmente posseduti. A norma dell?art.4 del regolamento 21/9/1994, n. 689, la Prefettura deve concludere la procedura entro 180 giorni dalla ricezione di copia della domanda, corredata del verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica competente. I ritardi nell?erogare la pensione, fanno scattare il diritto agli interessi maturati durante i giorni d?attesa: tali somme vanno esplicitamente richieste al Ministero degli Interni tramite le Prefetture. La lettrice deve capire dove la sua pratica si è fermata: si può avvalere delle disposizioni contenute dalla L. n. 241/1990, che garantiscono l?accessibilità agli atti della pubblica amministrazione. Ha diritto di sapere chi è la persona incaricata della sua pratica e rivolgersi al responsabile del procedimento e ottenere delucidazioni. Ritardi ingiustificati o risposte che non arrivano dopo 30 giorni dalla domanda presentata in forma scritta possono prefigurare il reato di omissione d?atti d?ufficio (art. 328 c.p.).

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