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Fondo pro vittime dei crimini mafiosi

Senato: è stato approvata, il 15 dicembre, la legge che istituisce il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

di Redazione

Senato: è stato approvata, il 15 dicembre, la legge che istituisce il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il provvedimento al momento non ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Fondo che verrà istituito presso il Ministero dell?interno ha in dotazione 20 miliardi di lire all?anno.
Sarà istituito presso il Ministero dell?interno il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto da un commissario per il coordinamento delle iniziative che verrà nominato dal consiglio del ministri tra persone di comprovata esperienza nell?attività di solidarietà alle vittime di tipo mafioso. Al Comitato, fino al momento in cui non entrerà in vigore il regolamento (da emanare, secondo l?art. 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge), spetta la gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia. Hanno diritto di accedere al Fondo (art. 4) le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre ?82, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati in base all?articolo 416-bis del codice penale. Il diritto di accedere al fondo non può essere esercitato da coloro che alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale in base all?articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura civile. Gli organi preposti al fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all?accesso e alle relative procedure. Le somme da corrispondere agli aventi diritto rimangono a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

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