Welfare
Decreto Cutro: ecco cosa cambia per la protezione speciale
Approvate dal Senato le nuove norme in materie di immigrazione e asilo, il testo adesso passa alla Camera. Tra gli emendamenti anche quelli che prevedono una stretta sulla protezione speciale: «Non potrà più essere convertita in permesso di lavoro e c'è una forte limitazione sulla possibilità di richiederla per emergenze mediche o calamità naturali», spiega Valeria Carlini, portavoce di Cir Onlus, consiglio italiano per i rifugiati. «Di fatto si sta restringendo la possibilità di protezione in Italia. Questa "precarizzazione" spingerà molte persone verso la condizione di illegalità e marginalità»
di Anna Spena
Approvate dal Senato le nuove norme in materie di immigrazione e asilo, il testo adesso passa alla Camera, i deputati dovranno esaminarlo e votarlo entro il 10 maggio, pena la decadenza.Tra gli emendamenti anche quelli che prevedono una stretta sulla protezione speciale. Lo scorso anno i beneficiari della protezione speciale sono stati 10.865. Un numero più alto rispetto a quelli che hanno ottenuto l’asilo politico, 6.161, e la protezione sussidiaria, 6.770. Le domande esaminate per tutte e tre le tipologie di protezione sono state 52.625. Più della metà, il 53%, è stata rigettata. Ma che cos’è la protezione speciale? «In Italia», spiega Valeria Carlini, portavoce di Cir Onlus, consiglio italiano per i rifugiati, «qualsiasi persona che non è cittadina dell’Unione europea ha il diritto di chiedere asilo senza nessun tipo di limitazione rispetto al Paese di provenienza. Precisiamo anche che non c’è un limite temporale entro il quale la persona che arriva in Italia può presentare domanda di protezione».
In italia esistono tre tipi di protezione: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale. Chi può ottenere la protezione speciale? Stando all’articolo 19 del testo unico sull’immigrazione “In nessun caso”, è esplicitato nel testo, “non può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. L’articolo poi esclude espressamente la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La versione orginale del Decreto Cutro, già nella sua versione originale, aveva cancellato la parte a tutela dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
«La protezione speciale», spiega Carlini, «ha sostituito quella umanitaria cancellata dal decreto sicurezza del 2018. La protezione umanitaria era era di fondamentale importanza perché serviva a dare piena attuazione, insieme alle altre forme di protezione, del 3 comma dell’articolo dieci della costituzione: può chiedere asilo chiunque non possa godere delle libertà democratiche della nostra Costituzione».
La protezione speciale ha durata biennale, il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della commissione territoriale, fino ad oggi poteva essere convertita in permesso di lavoro e inoltre poteva essere anche direttamente rilasciata dal Questore, previo parere delle Commissioni territoriali.
Com’è cambiato il testo approvato dal Senato? «La protezione speciale non potrà essere convertita in permesso di lavoro, potrà solo essere rinnovata», spiega la portavoce del Cir. «Non potrà più essere richiesta direttamente al questore. Viene garantito il permesso di non respingimento ma si restringono le voci “mediche e calamità naturali” per cui poteva essere rilasciata. Infatti ora si parla di “gravi calamità contingenti ed eccezionali”, con una durata del permesso di soli sei mesi e rinnovabili, sembrerebbe, solo una volta. Le cure mediche per cui si può richiedere la protezione speciale fanno riferimento solo a patologie particolari che non possono essere trattate nei Paesi d’origine. Scompare quindi la parola “psicofisiche” che allargava la possibilità di chiedere il permesso».
Cosa succede se il Decreto viene votato dalla Camera? «Siamo molto preoccupati», continua Carlini. «Di fatto si sta restringendo la possibilità di protezione in Italia. Questa “precarizzazione” spingerà molte persone verso la condizione di illegalità e marginalità. Ciò significa che si andrà anche verso un disagio che non fa bene ai contesti locali di riferimento dove i migranti erano integrati».
Ma quali sono gli altri due tipi di protezione che esistono in Italia? L’asilo politico che si riconosce alle persone che hanno un timore fondato che se tornassero nel loro Paese sarebbero perseguitati per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinione politica. «Questo», spiega la portavoce del Cir, «è stato stabilito dopo la fine della seconda guerra mondiale con la Convenzione di Ginevra, quando gli Stati si sono trovati ad affrontare il dramma della diaspora degli ebrei». Lo status di rifugiato viene rinnovato ogni 5 anni. «Ma ci si è accorti che questa non era sufficiente e quindi viene introdotta una forma complementare di protezione a livello europeo, la protezione sussidiaria, recepita in Italia col decreto legislativo 251/07 (articolo 14)».
Che cos’è, invece, la protezione sussidiaria? Chi può accedervi?: «La protezione sussidiaria, attiva a livello europeo, protegge tutti i cittadini per cui non ci sono le condizioni per accedere all’asilo politico ma per cui comunque c’è il rischio di un “danno grave” se tornassero nel Paese d’origine. Con “danno grave” si intende una condanna a morte, un’esecuzione, signifca che il cittadino che fa richiesta di protezione può essere sottoposto a torture o pene degradanti, alla violenza determinata da una condizione di conflitto. Esempio i cittadini siriani, oppure i cittadini iraniani che hanno partecipato alle rivolte e adesso non possono tornare nel loro Paese altrimenti verrebbero uccisi». Anche in questo caso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, come l’asilo politico, dura 5 anni ed è rinnovabile. L’accesso al mondo del lavoro e ai servizi pubblici essenziali è simile all’asilo.
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