Sostenibilità
Arera, meno burocrazia per le comunità energetiche. Ma non basta al salto di qualità
Arrivano le nuove norme sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer) diffuse e a distanza: l'iter burocratico è semplificato e viene confermato il sussidio. per chi condividerà generazione e consumo di energia rinnovabile. Ma della cartina per gli allacciamenti delle Cer che Arera deve rilascicare non c'è ancora traccia
di Luca Cereda
Dopo tredici mesi dalla legge che istituisce le comunità energetiche, è giunta la delibera di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che regola incentivi e funzionamento dell'energia prodotta e condivisa in autonomia attraverso le fonti rinnovabili. La norma si inserisce nel quadro strategico dello “sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica”, e fornisce le specifiche tecniche e le nuove regole per la gestione della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili all’interno delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).
Tra le novità, che vanno a migliorare molti dei punti critici della normativa precedente, una semplificazione dell’iter per l’avvio di Cer e per la creazione di gruppi di autoconsumo, diffuso e a distanza.
Le nuove regole per l'autoconsumo di ARERA: cosa prevede il TIAD
Per le prime due configurazioni, vale a dire per i gruppi di autoconsumatori in edifici e condomini e per le comunità energetiche, era già stata approvata nel 2020 una prima regolazione transitoria. Si tratta della deliberazione ARERA 318/2020/R/eel che disciplinava le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
La deliberazione del 2020 era basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all'autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.
Tra le novità rispetto al provvedimento di tre anni fa c’è innanzitutto la presenza di definizioni univoche per tutte le diverse configurazioni di autoconsumo diffuso. Inoltre Arera nel Tiad distingue due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa e l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest'ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell'avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora.
E poiché la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso ora è riferita all'area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Sarà invece cura del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la definizione degli incentivi.
Con il Tiad, inoltre, Arera semplifica le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni. Infine, grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo).
L'applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
A quel punto le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel Tiad: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde viene data la possibilità di estendersi all'interno di un'area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).
Intanto però il decreto legge 162/2019, quello 199/2021 recepisce in via definitiva la direttiva continentale modificando il limite di potenza dei singoli impianti delle Cer, che passano da 200 kilowatt a un megawatt sta ancora "aspettando" i provvedimenti attuativi ancora al vaglio dell’Arera.
Questa situazione si sta verificando anche perché manca lo strumento fondamentale per promuovere le comunità energetiche: la mappa che dirà a ciascun cittadino, in base all’indirizzo dell’abitazione, dove e insieme a chi si potrà costituire una Comunità energetica rinnovabile che spetta, come detto, ad Arera. Tale mappa dovrà fornire le informazioni necessarie alle società che distribuiscono l’elettricità nel nostro Paese. Questo strumento sarebbe dovuto arrivare a marzo 2022, ora si spera in una pubblicazione entro il primo marzo 2023.
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