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Mamma e papà ora sono alla pari.

Senato: l'aula di palazzo Madama ha approvato in via definitiva, il 25 gennaio, il disegno di legge (S. 4275).

di Redazione

Senato: l’aula di palazzo Madama ha approvato in via definitiva, il 25 gennaio, il disegno di legge (S. 4275) già approvato dalla Camera nell’ottobre dello scorso anno. Con questa legge entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro nei primi otto anni del bambino. Questo provvedimento denominato “Congedi parentali” è un tentativo per conciliare la vita lavorativa con quella familiare.
Pari responsabilità nella cura dei figli per mamme e papà. Anche per legge, i diritti dei genitori sono uguali: entrambi, sia la madre sia il padre, potranno usufruire di permessi nei primi otto anni di vita del bambino. Contemporaneamente potranno usufuire di permessi, fino a un massimo di dieci mesi, mentre individualmente il permesso è di sei mesi ciascuno. Per spingere i padri a questa nuova forma di assistenza della prole, viene anche prevista una forma di incentivo: il papà che abbia effettuato almeno tre mesi di astensione dal lavoro può usufruire di un mese in più di congedo. Se il padre non utilizza i tre mesi del congedo, questi non sono trasferibili alla madre e vengono perduti. Da sottolineare che il diritto di astenersi dal lavoro e il relativo trattamento economico sono riconosiuti anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto. Fino al compimento del terzo anno del bambino i permessi verranno retribuiti al 30 per cento e coperti dalla contribuzione figurativa. Dai tre agli otto anni del bambino, invece, la retribuzione sempre al 30 per cento, spetterà solo ai genitori con un reddito basso. In caso di malattia del bambinio sotto i tre anni è previsto che alternativamente entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro, fino al compimento dei cinque anni poi potranno assentarsi alternativamente, fino a cinque giorni l’anno per ciascuno. La malattia del bambino, qualora dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso delle ferie del genitore. I genitori adottivi e affidatari possono usufruire degli stessi benefici di quelli naturali. Il diritto ad assentarsi dal lavoro può essere esercitato, nei primi tre anni di ingresso in famiglia, se il minore viene adottato tra i sei e i 12 anni. All’interno della legge sono previste inoltre delle disposizioni nel caso di presenza di parenti, minori e non, con handicap grave. Si prefigurano anche possibilità per creare flessibilità nel lavoro. I datori di lavoro potranno inoltre assumere lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità (nelle aziende con meno di 20 dipendenti è concesso inoltre uno sgravio contributivo del 50 per cento per i lavoratori assunti in sostituzione). Per attività di formazione si potranno poi chiedere congedi, non superiori a 11 mesi continuativi o frazionati.

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