Non profit

Irpeg e Immobili onlus, incertezze e contenziosi

Dopo il primo articolo su questo argomento, viste le ulteriori domande e questioni, Giorgio Cilia, consulente Fisco e Contabilità, Avis nazionale, risponde

di Giorgio Cilia

Problema sentito sin dal primo momento come dimostra il parere espresso della Commissione dei trenta: “Si invita il Governo, in caso di uso promiscuo per attività connesse ai fini istituzionali, a valutare se non sia opportuno prevedere l’esenzione ai fini Irpeg delle rendite catastali relative ai fabbricati medesimi, tenuto conto della possibilità che hanno i comuni di disporre analoghe esenzioni o agevolazioni ai fini Ici”. Guardardiamo il problema da un’altra angolatura. L’art. 109, del Tuir com. 1 dice “I redditi e le perdite concorrono a formare il reddito complessivo degli Enti non commerciali distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano”. Con l’art. 109, così come l’art.8 del Tuir, tutti i cespiti che vi rientrano, dunque anche gli Immobili, concorrono alla formazione di ciascuna categoria di reddito alla quale appartengono, di guisa che l’Immobile strumentale per le attività direttamente connesse contribuisce alla formazione di una tipologia di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Come tale l’Immobile risulta non imponibile, così, e come, il reddito cui appartiene. Per la stessa ragione, l’Immobile strumentale per l’esercizio di attività istituzionali è destinato ad essere utilizzato per una fattispecie che non costituisce attività commerciale. Come tale l’Immobile è estraneo all’Irpeg così, e come, è estranea all’Irpeg la tipologia di attività cui esso appartiene. Della stessa opinione Franco Gandolfi sul Fisco pag. 13648 n.44/99. Invece, il Ministro con la C.M. n. 244/e del 28/12/99 ha specificato che gli Immobili appartenenti alle Onlus che vengono adibiti allo svolgimento delle attività elencate nell’art.10 com.1 lettera a), del D.lgs. 460/97, in quanto attività decomercializzate, sono produttivi di reddito fondiario. Il parere del Ministero, tuttavia, leggendo l’art. 109 del Tuir, non convince. Unica novità: la non applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 6, com. 2 del D.Lgs. 18/12/97 n.472 per chi avesse “erroneamente dice il ministero” escluso dall’Imposizione i redditi degli Immobili. Poiché “le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni”, rimangono, è consigliabile pagare l’Irpeg, chiederne il rimborso ed attivare il contenzioso secondo le regole del D.Lgs. 546/92. In sede di contenzioso si dovrà sostenere la non imponibilità degli Immobili strumentali per le attività connesse e la estraneità degli Immobili strumentali per le attività istituzionali richiamando l’art. 109 del Dpr. 917/86 e l’art.12 del D. Lgs. 460/97.


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