Non profit

Che rischio assentarsi dal lavoro senza giustificazione

ogni volta che ci si assenta dal proprio posto di lavoro bisogna sempre produrre una giustificazione, altrimenti l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.

di Giulio D'Imperio

Sono la madre di un ragazzo, assunto con contratto di formazione, che sta lavorando part-time, dalle ore 9.30 alle 13.30, tutti i giorni tranne il sabato, presso un ipermercato in provincia di Milano. Mio figlio, in data 26 dicembre 1999, si è assentato ingiustamente dal lavoro a causa di un disguido. Per questo motivo l’azienda per cui lavora gli ha contestato quanto riportato dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. Ora vorrei capire cosa dice esattamente la Legge, quali sono i termini reali della questione e poi come il ragazzo potrebbe eventualmente tutelarsi. E-mail Margherita C. (Mi) Risponde Giulio D’Imperio Per prima cosa occorre specificare subito che ogni volta che ci si assenta dal proprio posto di lavoro bisogna sempre produrre una giustificazione, altrimenti l’assenza sarà ritenuta ingiustificata. L’articolo 7 della Legge n. 300/1970 tratta tutta la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari da comminare al lavoratore da parte dell’azienda. È importante sottolineare inoltre che al lavoratore, in base a quanto previsto dall’articolo 7 della Legge n. 300/1970, prima che nei suoi riguardi sia comminato un provvedimento disciplinare, l’azienda è tenuta a contestargli l’addebito e poi ad ascoltare le difese addotte dallo stesso lavoratore. Tra l’altro, meglio precisare che in questo caso il lavoratore può scegliere di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Le sanzioni che possono essere comminate al lavoratore non devono essere tali da comportare cambiamenti definitivi del rapporto di lavoro. Nel caso si trattasse di pena pecuniaria, suo figlio (e il lavoratore nelle stesse condizioni), potrebbe incorrere in una sanzione che non risulti essere superiore a quattro ore della retribuzione base e la eventuale sospensione dal lavoro non può essere comunque superiore a dieci giorni. In base a quello che ci scrive (e alla corrispondenza tra le parti, allegata alla sua lettera), questa è l’eventuale “condanna” in cui suo figlio può incorrere, in quanto pare che non ci sia stato alcun tipo di licenziamento per giustificato motivo. Infatti, tale provvedimento, peraltro disciplinato nell’articolo 3 della Legge 604 datata 15 luglio 1966, prevede che il lavoratore sia licenziato quando si riscontra un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (definito come giustificato motivo soggettivo) tale da aver arrecato danno sia all’attività produttiva che all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (cosiddetto giustificato motivo oggettivo). •


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