Non profit
Statuti: ecco le clausole giuste
Rispondiamo a una serie di quesiti sui requisiti necessari per il riconoscimento come associazione
Stiamo preparando lo statuto per una costituenda associazione che avrà come scopo la promozione della salute (progetti di aiuto, sensibilizzazione e diffusione della cultura sanitaria). In merito al consiglio direttivo, eletto dall?assemblea dei soci, occorre essere precisi sul numero dei membri? Esistono indicazioni generali cui attenersi per lo statuto? Dove reperire modelli su cui basarsi per inserire nello statuto le voci fisse e ?raccomandabili? da un punto di vista legislativo?
Lettere firmate
Rispondono Sara Gianni e Carlo Mazzini
L?aggregazione di più persone finalizzata alla realizzazione di uno scopo comune, purché lecito, è riconosciuta come uno dei maggior valori della nostra società civile tanto da trovare tutela nella Costituzione, all?articolo 2.
La nobiltà dell?intento non è però sufficiente a raggiungere l?obiettivo prefissato, occorrendo un?organizzazione e regole che definiscano ruoli, azioni, responsabilità. Queste regole devono essere contenute nello statuto che, assieme all?atto costitutivo, rappresenta la magna charta dell?organizzazione; vi è anche la possibilità di stendere un atto unico comprensivo sia della procedura costitutiva sia delle regole che disciplineranno la vita dell?organizzazione.
Ma quale deve essere il contenuto dello statuto?
Un aiuto in questa direzione è stato dato dal legislatore nazionale già attraverso il Codice civile; ma, negli ultimi anni, l?emanazione di diversi atti normativi indirizzati al Terzo settore ha apportato un notevole contributo alla definizione delle regole di governance interna.
Riportiamo alcune delle norme che abbiamo più volte segnalato in nostri precedenti interventi sull?argomento. La legge 383/2000, all?articolo 3, detta una serie di clausole obbligatorie che devono essere presenti nello statuto affinché un ente possa classificarsi come associazione di promozione sociale; il decreto legislativo 460/97 ha creato la categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di rilevante importanza per le agevolazioni ed esenzioni fiscali che a esse afferiscono): per ottenerne la qualifica è necessario predisporre uno statuto con le condizioni disciplinate dall?articolo 10.
Vi è poi una disciplina generale contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi: all?articolo 111, comma 3, dispone che per la gran parte degli enti di tipo associativo non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi purché inseriscano nei relativi atti costitutivi o statuti i punti prescritti sempre dall?articolo 111, al comma 4-quinquies.
Per quanto riguarda la specifica questione del numero dei membri del consiglio direttivo, è consigliabile indicare un numero minimo (si suggerisce di partire da almeno 3 componenti) e uno massimo, avendo cura di optare per misure dispari, per evitare votazioni che portino a posizioni di stallo.
Suggerimenti sulla stesura dello statuto possono oggi essere facilmente reperite in Internet, in particolare su web.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=5275.
Rammentiamo che uno statuto ?copiato? non risolve il problema alla radice, ma offre quanto meno una traccia utile per delineare con ordine e metodo le regole che intende assegnare alla vita associativa. Bisognerà quindi prestare attenzione affinché il modello venga adattato alla propria associazione e soprattutto integrato con le norme che la disciplinano.
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