Non profit

Responsabilità per incidente durante la lezione

L'istruttore deve vigilare sul comportamento dell'allievo

di Francesco Vollono

Durante la lezione di tennis, un allievo, in un momento di rabbia, mandava fuori campo la pallina, ferendo all’occhio un genitore che assisteva alla lezione. La nostra associazione o l’istruttore possono essere chiamati a rispondere dei danni causati? Come possiamo cautelarci anche per l’aspetto penale?. É indiscutibile che in primis si debba considerare responsabile civilmente e penalmente l’allievo stesso, il quale agendo imprudentemente e impulsivamente non ha riflettuto sulle conseguenze cui avrebbe potuto portare un gesto di quel genere. Per quanto riguarda l’istruttore, lo si potrebbe ritenere indirettamente responsabile di quanto accaduto, in quanto graverebbe su di lui, secondo l’articolo 2048 del codice Civile, un obbligo di vigilanza da esercitare nel corso della lezione sui propri allievi; per cui nel caso l’istruttore non provi ad aver adottato tutte le dovute cautele e precauzioni, per impedire il fatto, potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni insieme all’allievo. Sotto l’aspetto penale, l’istruttore non sembrerebbe perseguibile, così come l’Associazione dal momento che la responsabilità penale è personale e non sembra possano ipotizzarsi ipotesi di concorso, sempreché il campo da tennis risponda ai requisiti di legge e della nuova costruzione. Per quanto riguarda la responsabilità civile dell’associazione, è opportuno distinguere inizialmente tra associazioni riconosciute e non riconosciute, in quanto sussistono delle ripercussioni economiche differenti a seconda sussista o meno tale riconoscimento, compiuto, com’è noto nelle competenti sedi amministrative. Per le prime, il riconoscimento porterebbe gli associati, in caso di responsabilità dell’associazione, a rispondere delle obblighi di risarcimento limitatamente al valore della propria quota versata al momento dell’adesione all’associazione stessa, diversamente per le seconde il socio sarebbe costretto a rispondere illimitatamente e solidalmente con gli altri soci. Ciò ha indubbiamente delle grosse ripercussioni patrimoniali per i soci delle associazioni sportive non riconosciute che rischierebbero, in qualsiasi momento, di dover rispondere, in caso di danni cagionati dalla società, con il proprio patrimonio. Per ovviare a questo rischio si consiglia all’associazione di stipulare una buona polizza assicurativa. Detto questo, si deve quindi aggiungere che anche nel caso dell’associazione in questione, l’incidente causato dall’allievo potrebbe avere delle ripercussioni nel campo della responsabilità civile. Quest’associazione potrebbe essere chiamata indirettamente a rispondere, insieme con l’istruttore, con cui è legata da un rapporto di lavoro, per la condotta omissiva del proprio dipendente, in base all’articolo 1059 del codice Civile. Tale associazione come anche l’istruttore potrebbero quindi tutelarsi sottoscrivendo, come già detto, una buona polizza assicurativa. STUDIO DESENZANI


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