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Minori: identikit della riforma Castelli

Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono i disegni di legge approvati oggi al Consiglio dei ministri

di Benedetta Verrini

I due disegni di legge proposti dal ministro della Giustizia Castelli e approvati al Consiglio dei ministri di oggi rappresentano una vera e propria “rivoluzione” nel sistema della giustizia minorile. Il primo, quello dedicato alla disciplina civile, contiene una delega al governo per la creazione di “sezioni specializzate” per la famiglia e i minori in tutti i tribunali. Il secondo, dedicato al settore penale, cambia il procedimento e introduce un pesante giro di vite alle sanzioni previste per i minorenni, fino al trasferimento nelle carceri degli adulti per i ragazzi che compiono 18 anni durante l’esecuzione della pena.

Vediamoli nel dettaglio, tenendo conto del fatto che ora dovranno passare al vaglio delle Camere.

In ambito civilistico, il disegno di legge Castelli stabilisce la creazione di sezioni ?specializzate per la famiglia e per i minori? presso i tribunali e le corti d?appello. L?obiettivo è quello di attribuire ad un pool di giudici specializzati la competenza su tutte le tematiche riguardanti la famglia e i minori. La relazione al disegno di legge ricorda che fino ad ora la materia era stata frammentata tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare, aspetto che ha provocato negli anni ?inammissibili ritardi? e un ?pericoloso abbasssamento dell?accuratezza delle decisioni? dovuto a un deficit di specializzazione.
Il provvedimento individua i criteri per l?assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate: saranno preferiti quelli con maggiore esperienza nel settore e provate attività di studio e di approfondimento della materia minorile.
Ogni sezione sarà composta di 4 giudici, tutti togati. La scelta della collegialità, spiega la relazione, ?appare offrire sicura garanzia di maggiore affidabilità e ponderazione delle decisioni?.
L?esclusione dei giudici onorari, cioè quei tecnici (psicologi, criminologi, psichiatri e assistenti sociali) che fino ad ora hanno affiancato i magistrati di carriera nelle decisioni riguardanti i minori, è stata dettata dalla ?diffusa e avvertita necessità ? si legge ancora nella relazione ? di recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio, che le è istituzionalmente proprio, affidando invece alle competenze specialistiche degli attuali componenti privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al giudice per formare il proprio convincimento?. In altri articoli, il provvedimento organizza gli aspetti operativi e transitori del ?passaggio di consegne? tra i diversi organi giurisdizionali, individuando le dotazioni di personale e le disponibilità finanziarie. Altro aspetto significativo, sarà il presidente della sezione specializzata l?organo competente a trattare la fase di comparazione personale dei coniugi in caso di separazione e divorzio, e avrà facoltà di prendere provvedimenti temporanei e urgenti nell?interesse dei coniugi e dei minori coinvolti.

Sul versante penale, il secondo ddl Castelli mette mano a un deciso inasprimento delle sanzioni. Protagonisti del processo penale minorile restano i Tribunali per i minorenni che, svuotati di ogni competenza civile, conservano il potere di giudizio sui minori che delinquono. All?art.2 il ddl stabilisce che il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte d?appello, che lo presiede, un magistrato di tribunale ordinario e un esperto (cui è conferito il titolo di giudice onorario).
Si considerano imputabili (e in questo non sono stati apportati cambiamenti) i ragazzi con età compresa tra i 14 e i 18 anni. Lo sconto di pena, previsto per tutti i minorenni, è stato però ridotto da 1/3 a 1/4 per i ragazzi con età compresa tra i 16 e i 18 anni.
L?assistenza dei genitori al procedimento penale non sarà più obbligatoria, ma consentita ?in quanto possibile?. Gli artt.7, 8 e 9 ampliano la possibilità di disporre o rinnovare le misure cautelari (tra cui il collocamento in comunità), in ?caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti o allontanamento ingiustificato dalla abitazione?. In particolare, il ricorso alla custodia cautelare viene autorizzato in una più ampia casistica di situazioni e reati (compreso il caso di ?disordini nell?ambito di manifestazioni pubbliche?). Infine, l?art.15 stabilisce un importante cambiamento nell?esecuzione della pena: i maggiorenni dovranno scontare la pena negli istituti penitenziari per adulti, ?tenuto conto della personalità dell’imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena?.

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