Politica
PEI: dopo la sentenza, ecco la nota del Ministero
Dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto 182/2020 con il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità, una comunicazione inviata alle scuole venerdì sera dal Ministero dell’Istruzione indica i punti fermi per evitare il caos
Nuovi PEI, che fare dopo l’annullamento del decreto 182/2020? Come redigere i PEI per l’anno scolastico 2021/22? Una comunicazione inviata alle scuole venerdì sera dal Ministero dell’Istruzione cerca dei punti fermi per evitare il caos. In allegato la sentenza e la nota 2044 a firma del direttore generale del Ministero dell'Istruzione Antimo Ponticiello.
Punto primo, la sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021 del del TAR del Lazio ha annullato il Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1): alla sentenza ci si dovrà attenere.
Punto secondo, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 con quanto esso dettaglia sia relativamente al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2) rispetto alle modalità e ai tempi di redazione e all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici sia rispetto ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9), con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11). Il PEI quindi va redatto “di norma, non oltre il mese di ottobre” come dice il D.Lgs. 66/2017.
In particolare il Ministero, facendo riferimento ai punti critici del decreto 182/2020 (composizione e funzioni del GLO; possibilità di frequenza con orario ridotto; esonero dalle materie per gli studenti con disabilità; assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza) «onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi» dà indicazione alle scuole affinché:
- Composizione e funzioni del GLO: non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa;
- Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute;
- Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020);
- Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).
Photo by Jon Tyson on Unsplash
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