Formazione

Scuola, ecco come cambiano subito le quarantene

Il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute hanno inviato oggi la nota operativa alle scuole con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio.

di Redazione

Il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute hanno inviato oggi la nota operativa alle scuole con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio.

La nuova normativa introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ecco, in sintesi, le misure per fascia d’età

Per gli zero- sei anni

In presenza di un caso di positività l'attività didattica è sospesa per 10 giorni; la quarantena dura 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
· attività didattica: in presenza.
· misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5)

In presenza di almeno due casi positivi:
· attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
· misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Scuola secondaria di I e II grado e professionali

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
· attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
· misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
· attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
· misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
· attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
· misura sanitaria: Auto-sorveglianza

Spetta all’alunno dimostrare di essere vaccinato
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Il documento integrale è disponibile qui


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