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Genitori cileni, lei è italiana

Una bambina nata a Milano ha ottenuto la cittadinanza. Nonostante i dubbi del Comune

di Massimo Persotti

Vorrei sapere quale normativa disciplina l?acquisizione della cittadinanza italiana per nascita e se sono stati affrontati dai difensori civici casi particolari negli ultimi tempi.
B. G. (Milano)

Risponde Massimo Persotti
La legge che regola l?acquisizione della cittadinanza italiana è la n. 91 del ?92. L?art. 1 stabilisce che «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».
Proprio a Milano è ambientata la vicenda di una coppia di cittadini cileni, regolarmente in Italia dal ?95 per motivi di studio e lavoro, che non riuscivano a ottenere l?attribuzione della cittadinanza italiana alla figlia nata nel comune lombardo. L?amministrazione cittadina, infatti, ricordava che la legge cilena in tema di cittadinanza affermi come «i figli di padre o madre cileni nati in territorio straniero saranno cileni soltanto se avranno la residenza e la permanenza ininterrotta in Cile per più di un anno». Disposizione che, a detta del Comune, impediva l?applicazione dell?articolo 1. Per sciogliere ogni dubbio, i funzionari comunali consigliavano alla coppia di rivolgere un quesito al ministero dell?Interno. Il difensore civico della Regione Lombardia, cui i due cileni si sono rivolti, faceva presente al Comune che non era comprensibile il rifiuto della cittadinanza dal momento che l?unica restrizione rispetto all?art. 1 della legge 91/92 è contenuta nell?art. 2 del dpr 572/93 dove si afferma che «il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita (?) qualora l?ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all?estero, eventualmente anche subordinandola a una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all?adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi». Disposizione non applicabile al caso della coppia cilena visto che la residenza e la permanenza ininterrotta per un anno in Cile da parte del figlio non può certo considerarsi «formalità amministrativa» da compiersi a opera dei genitori.
Orientamento condiviso dal ministero dell?Interno che sottolineava come vera e propria condizione cui subordinare il riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita la residenza ininterrotta per un anno. Peraltro, dal momento che la costituzione cilena prevede che i figli di genitori cileni nati in territorio straniero non acquistano la cittadinanza dei genitori, a meno che questi non si trovino all?estero al servizio dello Stato, sarebbe stato sufficiente, perché la bimba fosse riconosciuta cittadina italiana, che i genitori producessero un attestato rilasciato dal proprio consolato da cui risultasse che non erano al servizio dello Stato cileno al momento della nascita della figlia. Dopo tale attestato e un nuovo parere del ministero, il Comune di Milano dichiarava che la bimba sarebbe stata riconosciuta cittadina italiana.
Ma la vicenda ha una ulteriore coda. Alcuni mesi dopo, il Comune ha preteso, per la concessione della cittadinanza, che entrambi i genitori si presentassero fisicamente negli uffici comunali con la bambina. Un obbligo che non trova riscontro in alcuna disposizione normativa.

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