Non profit
Anche le onlus tentano la sorte
Cambiata la normativa per organizzare tombole, lotterie e pesche di beneficenza. Gli adempimenti
Come fare per organizzare, secondo la nuova legge, una lotteria per raccogliere fondi per la nostra associazione? S R. (email)
Rispondono
S. Gianni e C. Mazzini
Tra le semplificazioni introdotte dal governo, anche se in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla delega del ?97, vi è la nuova disciplina sulle manifestazioni a premio, nonché sulle manifestazioni di sorte locali, quali tombole, lotterie e banchi di beneficenza. La normativa, emanata con dpr del 26 ottobre 2001, n. 430, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001, risulta avere una notevole importanza nell?ordinamento giuridico in quanto apporta una revisione integrale e unitaria alle frammentarie regole disposte per le manifestazioni a premi. La maggior parte della disciplina, contenuta nel r.d.l. n. 1933 risalente al 1939, che aveva subito alcune modifiche, è stata totalmente abrogata, salvo l?art. 124 relativo alle sanzioni.
Il decreto riprende parte della vecchia normativa, soprattutto per le lotterie, le tombole e le pesche; per questa categoria si limita a porre maggiori specificazioni per quanto riguarda la procedura e i controlli: si tratta di adempimenti semplici quali l?obbligo di comunicazione dell?evento al sindaco o al prefetto competenti, allegando il regolamento della manifestazione e nel caso delle tombole, anche la documentazione comprovante il versamento della cauzione d?importo pari al valore dei premi; tutte le estrazioni sono effettuate alla presenza di un incaricato del sindaco. Più numerose sono le variazioni apportate alle manifestazioni a premio; ne parliamo in questa sede, dato che esse possono rappresentare uno strumento di fund raising per le organizzazioni medio-grandi. Esse possono ambire a interloquire con realtà profit anche attraverso politiche di co-marketing e di co-branding.
La più importante novità riguarda l?abolizione dell?autorizzazione ministeriale: per i concorsi, ora è sufficiente inoltrare comunicazione al ministero delle Attività produttive, con un apposito modulo, allegando copia del regolamento del concorso e documentazione comprovante l?avvenuto versamento della cauzione pari al valore dei premi. La cauzione deve essere prestata mediante deposito di denaro, titoli di Stato o fideiussione bancaria o assicurativa. Per le operazioni a premio, la procedura è più semplificata; viene sempre richiesto il pagamento di una cauzione del 20% dell?ammontare dei premi, ma sarà sufficiente la redazione di un regolamento autocertificato e conservato, nella sede dell?impresa promotrice, per dodici mesi successivi alla conclusione.
Altra innovazione è la durata che è stata innalzata a cinque anni dalla data d?inizio per le operazioni a premio, mentre è rimasta invariata a un anno per i concorsi. Al termine delle manifestazioni non sarà più necessario attendere lo svincolo della cauzione che si intende liberata se nel termine della scadenza (un anno dalla chiusura) non viene incamerata. I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. È invariato il trattamento fiscale, che prevede il pagamento dell?Iva al 20% sui premi oggetto delle manifestazioni, che rimane a carico del soggetto promotore, in quanto Iva indetraibile, o in mancanza di questa il versamento di un?imposta sostitutiva del 20%; in aggiunta si applica una ritenuta alla fonte . Il prezzo pagato per il premio, comprensivo di Iva, sarà computato nei costi d?esercizio.
Questa disciplina entrerà in vigore il 12 aprile 2002.
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