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Sentenza Corte europea su trasporto sanitario in Italia, soddisfazione Anpas

Il provvedimento conferma l'impianto dell’art. 57 del Codice del Terzo Settore, che privilegia le associazioni di volontariato. "Le cooperative di servizi", commentano le Pubbliche assistenze, "non possono essere definite enti senza scopo di lucro, vista la specifica sulla questione dei ristorni ai membri della cooperativa"

di Giampaolo Cerri

Soddisfazione dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze – Anpas per la sentenza odierna della Corte di Giustizia europea in materia di trasporto sanitario di emergenza.

Il presidente nazionale, Fabrizio Pregliasco, ha salutato il verdetto in questi termini: "Vogliamo esprimere massima soddisfazione per la chiusura con esito favorevole ad Anpas della controversia in tema di convenzioni dirette per i servizi di trasporto sanitario d’emergenza di cui all’art. 57 del codice del Terzo Settore valido solo per le associazioni di volontariato e NON per le cooperative di servizi che non possono essere definite ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, vista la specifica sulla questione dei ristorni ai membri della cooperativa andando in antitesi con la definizione di 'senza scopo di lucro'".

Anpas spiega in una nota firmata dall'avvocato Valerio Migliorini – che ha difeso le Pubbliche assistente davanti alla Corte – l'importanza della provvedimento: "In sintesi la Corte ha stabilito quanto da noi sostenuto in questo annoso procedimento: 'la nozione di organizzazioni o di associazioni «senza scopo di lucro», ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, deve essere strettamente circoscritta alle organizzazioni e alle associazioni che presentano un carattere particolare, vale a dire a quelle che non perseguono alcun fine di lucro e che non possono procurare alcun utile, neppure indiretto, ai loro membri […] le organizzazioni o le associazioni che hanno la possibilità di distribuire utili ai loro membri non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 […] le organizzazioni e le associazioni di cui all’articolo 10, lettera h), della suddetta direttiva non possono essere equiparate alle organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario, quali le cooperative'".


"La Corte di Giustizia", prosegue l'avvocato Migliorini, "specifica poi espressamente che “siccome i ristorni costituiscono uno strumento per attribuire un vantaggio ai soci di una cooperativa, l’esistenza di siffatta possibilità di distribuzione di 'utili' dovrebbe ostare alla qualificazione di una cooperativa sociale, quale […], come organizzazione o associazione «senza scopo di lucro» ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24' e conclude dichiarando: 'Occorre pertanto rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività'".

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