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Figli: coniuge affidatario può regolare incontri

Lo sostiene la Cassazione. Il principio è stato offerto dal caso di due coniugi che, dopo la separazione, erano andati a vivere in due Paesi differenti

di Paolo Manzo

Mentre il parlamento si prepara a discutere la proposta di legge di Forza Italia (il dibattito è fissato per mercoledì) che, in caso di separazione, prevede l’affidamento condiviso dei figli con potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori, la Cassazione ha intanto oggi stabilito che il coniuge affidatario può legittimamente ”regolamentare” gli incontri delle figlie minori con l’altro genitore che non ne ha la custodia. Un comportamento di questo tipo, infatti, non rappresenta una ”negazione del diritto di visita, né vale a determinare un effettivo ostacolo al suo esercizio”. L’occasione per affermare questo principio, all’Alta corte (sentenza 299) è stato offerto dal caso di due coniugi che dopo la separazione erano andati a vivere in due paesi differenti. Lui, Moshe D. si era trasferito in Italia, a Genova, ed aveva ottenuto dai giudici l’affidamento delle due figlie minori; lei, Tali P. era rimasta in Israele. A fare finire i due genitori nuovamente in tribunale dopo la separazione, l’affidamento delle figlie. In sostanza, la madre chiedeva che il Tribunale per i minorenni di Genova regolamentasse il proprio diritto di visita delle figlie in modo da prevedere anche ”periodi di vacanza delle stesse in Israele” dove appunto lei viveva. Una richiesta che, a suo dire, derivava dalla sua impossibilita’ di incontrare le minori in Italia ”alle condizioni estremamente restrittive poste dal padre”. Chiedeva quindi di potere vedere le figlie di più, dal momento che il ”rimettere al mero arbitrio dell’altro genitore questo diritto equivale ad una negazione dell’effettivo esercizio di esso”. Il caso è finito in Cassazione dove l’alta corte, osservando come ”in tema di diritto di visita dei minori la convenzione dell’Aja e la legge del ’94 sono applicabili anche nei casi in cui si invochi la tutela dell’esercizio effettivo di un diritto già riconosciuto e disciplinato dal giudice competente al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti dal genitore affidatario alla sua attuazione”, ha stabilito che è legittima ”la remissione al padre affidatario della regolamentazione degli incontri delle figlie minori con la madre residente in altro stato” e che ”non integra una sostanziale negazione del diritto di visita né vale di per sé a determinare un effettivo ostacolo al suo esercizio”.


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