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Pubblicità&Sociale: deducibili le spese

Lo stabilisce un parere del Comitato consultivo antielusione, che ha ampliato il concetto di "spese di pubblicità"

di Redazione

Anche la spesa sostenuta da un’impresa per finalità sociali può rientrare nel concetto di “pubblicità” e dunque diventare interamente deducibile. E’ quanto ha stabilito il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (attivato nel 1998), con il parere n. 1 del 2001. Il problema, per le imprese che hanno richiesto pareri, riguarda infatti la qualificazione di alcuni costi tra quelli di rappresentanza ovvero di pubblicità di cui all’art. 74 del Dpr.917/1986: la distinzione è rilevante, in quanto le spese di pubblicità o propaganda sono interamente deducibili, mentre quelle di rappresentanza comportano una deducibilità limitata ad un terzo del loro ammontare, peraltro diluibile in cinque esercizi. Secondo il Comitato antielusione, alcuni tipi di spese (beni civetta, regali party, ospitalità a clienti nell’ambito di una fiera) sono integralmente deducibili e sul sito www.fiscooggi.it è possibile trovare la casistica dettagliata dei pareri resi dall’organismo. Tra queste, sarebbero da annoverare anche le spese sostenute per finalità sociali: posto che la pubblicità non viene finalizzata esclusivamente al prodotto ma anche al nome, nel momento in cui il “nome” di una impresa viene percepito in modo positivo (ad esempio, per avere finanziato il restauro di un’opera d’arte) scatta la deducibilità integrale. Si tratta di un principio interessante che, anche se non può essere esteso alla generalità dei casi (in considerazione della specificità delle risposte rese dal Comitato) rappresenta un importante precedente per tutte le aziende che intendono dare rilevanza alla propria immagine attraverso investimenti pubblicitari nel sociale.


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