Volontariato

Servizi sociali, il vademecum di Cantone per il Terzo settore in dieci punti

Dopo la fase di consultazione l’Anac ha licenziato le sue Linee Guida per l’affidamento di servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali. La sintesi dei passaggi più significativi

di Redazione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il documento che detta le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali. Si tratta dell’esito di un percorso iniziato il 6 luglio 2015 con la pubblicazione di una prima redazione delle Linee guida sotto forma di un primo documento sottoposto a una (a dir il vero poco partecipata http://www.vita.it/it/article/2015/11/09/cantone-non-ce-posta-per-te/137309/) pubblica consultazione. Insieme alla delibera 32/2016 l’Anac ha pubblicato la relazione Air con cui descrive e motiva il processo che ha portato all’approvazione della Delibera.

Quali sono i passaggi qualificanti delle Linee Guida firmate dal presidente dell’Autorità Raffaele Cantone?

Vediamoli in sintesi:

  1. 1 – LA CONCORRENZA

Le Amministrazioni devono garantire effettive condizioni di concorrenza al fine di assicurare il pieno soddisfacimento dell’interesse sociale che intendono perseguire. A tal fine, nello svolgimento delle attività di programmazione e progettazione degli interventi da realizzare, anche quando agiscono in compartecipazione con il privato sociale, le amministrazioni devono mantenere in capo a se stesse la potestà decisionale in ordine all’individuazione del fabbisogno e alla definizione delle aree di intervento e favorire la massima partecipazione dei cittadini e degli utenti finali. Inoltre, le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione alle procedure di scelta del contraente, evitando di richiedere requisiti di partecipazione o criteri di valutazione che introducano barriere all’ingresso.

  1. 2 – LA PROGRAMMAZIONE

Le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere a un’adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, partendo dall’analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, anche dettati da situazioni di urgenza/emergenza. Lo stato di realizzazione delle azioni attivate deve essere valutato annualmente in termini di risultati raggiunti, sulla base dell’andamento storico del rapporto tra l’offerta del servizio interessato e la relativa domanda e dei dati sulla soddisfazione dell’utenza acquisiti nell’ambito delle azioni di monitoraggio.

  1. 3 – LA COPROGETTAZIONE

Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di coprogettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l’accertamento del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l’adeguata valutazione delle caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare.

  1. 4 – EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI

Quanto all’autorizzazione, il relativo rilascio deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica e deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione adottati per la selezione dei soggetti. I criteri di valutazione devono riguardare gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e la qualità dei progetti educativi proposti. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi, devono essere previste attività di monitoraggio e di verifica periodica dell’esecuzione del contratto. Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di concorrenza e assicurare l’affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la verifica del rispetto, da parte degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all’accreditamento e/o l’accertamento di gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell’accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso.

  1. 5 – CONVENZIONI COL VOLONTARIATO

Le convenzioni di cui alla l. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell’evidenza pubblica soltanto al fine di realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza e a condizione che siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza. Le convenzioni possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3 della l. 266 dell’11 agosto 1991 (assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale. Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell’ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento.

  1. 6 – SERVIZI ALLA PERSONA

Le amministrazioni possono riservare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili ai servizi esclusi di cui all’allegato II B del Codice, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione nell’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell’offerta, al fine di evitare l’adozione di scelte che potrebbero avere effetti distorsivi della concorrenza.

  1. 7 – SERVIZI DI ACCOGLIENZA

I servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza di richiedenti protezione internazionale rientrano prevalentemente tra quelli di cui all’allegato IIB del Codice dei Contratti e, pertanto, devono essere affidati in osservanza dell’art. 27 del Codice. Le stazioni appaltanti, nell’erogazione di tali servizi, devono adottare le precauzioni più idonee a favorire la massima partecipazione, evitando l’introduzione di barriere all’accesso, attraverso misure quali la separazione tra proprietà e gestione e la divisione in lotti. Il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza deve essere assicurato anche in situazioni di urgenza/emergenza. Ciò può avvenire attraverso l’utilizzo degli accordi-quadro che consentono di selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l’esigenza dell’accoglienza. Le amministrazioni devono prevedere azioni di monitoraggio dell’esecuzione del contratto per assicurare la verifica periodica dell’efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite e del raggiungimento degli obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione.

  1. 8 – AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI

Il valore dell’affidamento deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell’art. 29 d.lgs. 163/2006, includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente. Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l’interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei Contratti.

  1. 9 – COVENZIONI

Il criterio dell’adeguatezza, che sorregge ed orienta l’azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’utilizzo dello strumento convenzionale non deve tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l’utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come disposto dal novellato art. 5, l. 381/1991, che impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi.

  1. 10 – CONTROLLI

Le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l’effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell’esecuzione delle prestazioni. Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare nonché la specificazione delle modalità di erogazione, del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione, degli obiettivi da raggiungere e dei controlli da effettuare.

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