Non profit

Fondazioni: approvate modifiche alla Camera

Di seguito il testo del nuovo articolo 12

di Gabriella Meroni

La Camera ha approvato questa mattina il comma 12 dell’articolo 9 della finanziatia, che di fatto ridimensiona i poteri del ministero dell’Economia e della Banca d’Italia sulle nomine ai vertici delle Società di gestione del risparmio (SGR) alle quali le fondazioni dovranno affidare le partecipazioni bancarie entro il giugno 2003.  La Camera ha così accolto l’emendamento del relatore di maggioranza Gianfranco Conte (Forza Italia), che elimina i riferimenti a Tesoro e Bankitalia come competenti a indicare i criteri di scelta dei membri delle Segreterie. In questo modo viene modificato il testo presentato dal governo il 5 dicembre. Ecco il testo dell’articolo 12 così com’era in precedenza: – 12. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1. 1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall’articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario, i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare l’indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.  1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d’Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d’Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari”.     Nella nuova versione i commi 1-ter e 1-quater sono sostituiti dal seguente: 1-ter. Il ministro dell’Economia e delle finanze e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58″. 


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