Formazione

90mila insegnanti per 180mila alunni

Queste le cifre per il prossimo anno scolastico. Ma gli esperti avvertono: il rischio di classi sovraffollate non è scongiurato

di Stefano Arduini

Il prossimo anno scolastico, 2009-2010, saranno circa 180mila gli alunni con disabilità. I dati ministeriali parlano di 170.431 alunni già iscritti (11.655 nella scuola dell’infanzia – 60.765 in quella primaria – 53mila nella secondaria di primo grado e 44.711 in quella di secondo grado). Secondo la Fish (Federazione italiana superamento handicap) a questa cifra vanno aggiunti almeno altri 5/6mila ragazzi. Si arriva così a un totale di circa 176mila alunni certificati.  

La Tabella E, colonna C, allegata al Decreto Interministeriale trasmesso con la Circolare n. 38/09 (che trovate in allegato) riporta oltre 90mila docenti per il sostegno. Ciò significa che il rapporto medio nazionale di un posto ogni due alunni certificati è pienamente rispettato.

«A questo punto, quindi, ritengo che la nostra attenzione – sostiene il vicepresidente nazionale della Fish Salvatore Nocera–  dovrebbe principalmente rivolgersi alla battaglia per la presa in carico degli alunni con disabilità da parte di tutti i docenti curricolari, previo aggiornamento in servizio concordato con le forze sindacali».

Questo l’approfondimento dello stesso Nocera pubblicato sul sito superando.it rispetto alle ambiguità che permangono sui rischi di classi sovraffollate rispetto alle quali le famiglie potrebbero presumibilmente rispondere appellandosi anche alle leggi sulla sicurezza.


Si ricorda poi che continueranno ad essere applicate anche «le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule» e cioè:
– Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) che fissa la cosiddetta “densità di affollamento” in metri quadri netti per alunno, pari a 1,96 nelle scuole secondarie di secondo grado e a 1,80 negli ordini precedenti.
– Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 37/98, articolo 6 e il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, articolo 5, per le deroghe ai parametri di “densità di affollamento”.
– Il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, articolo 5 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).
– Il Testo Unico sulla Sicurezza, come da Decreto Legislativo 81/08.

Sempre la Circolare 38/09 (pagina 16) anticipa i contenuti dell’articolo 5, comma 2 dell’emanando Regolamento citato inizialmente, raccomandando «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Posti di sostegno
Quanto ai posti di sostegno, la Circolare 38 rinvia alla Tabella E, colonna C, allegata al Decreto Interministeriale, precisando che per l’anno scolastico 2009-2010 i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno pari a quelli dell’anno precedente, e cioè 90.469, e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore a un insegnante ogni due alunni certificati.
Dal momento che la normativa impone ai Dirigenti Scolastici Regionali e alle singole scuole di rispettare l’organico trasmesso dal Ministero in allegato al Decreto Interministeriale, la Circolare richiama a pagina 16 la norma relativa alla “responsabilità dirigenziale”, secondo cui essi sono direttamente e personalmente responsabili di eventuali aggravi di spese per il mancato rispetto dei princìpi contenuti nel Decreto stesso e delle tabelle ad esso allegate.

Osservazioni
La Circolare 38/09 merita molta attenzione poiché indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; venti alunni, di regola, come numero massimo per classe).
E tuttavia il riferimento conclusivo alla responsabilità contabile dirigenziale – che può comportare anche l’esonero dall’incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica – può creare dei problemi per gli alunni con disabilità. Infatti, il numero massimo di alunni per classe non ha un valore assoluto, ma “di regola”, ed è quindi derogabile. Inoltre, la Circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità. Infine, l’emanando Regolamento (articolo 5, comma 2) non fissa – come invece faceva il Decreto Ministeriale 141/99 – il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.
Ove quindi non intervengano i chiarimenti più volte richiesti dalle associazioni, soprattutto su quest’ultimo punto, è da ritenere che per evitare il sovraffollamento delle classi, le associazioni stesse e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di “densità di affollamento” previsti dalle leggi sulla sicurezza sopracitate e richiamate dalla stessa Circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di venti alunni per classe e comunque al numero dei metri quadri rapportato a quello degli alunni, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni proprio per motivi di sicurezza.


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