Non profit
8- Senza fine di lucro (parte prima)
Guida pratica per fare una onlus.
Tornare al concetto di vincolo di non distribuibilità dei profitti è fondamentale perché fa parte dei caratteri essenziali delle organizzazioni senza scopo di lucro. La disciplina descritta nel decreto legislativo 460/1997 aiuta in modo sostanziale a definire tre specifici vincoli. Il primo è il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l?organizzazione o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado; b) l?acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa.; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
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