Non profit
5 per mille, respinto l’emendamento del governo
Per ora, la misura non è in Finanziaria
È stato respinto dalle Commissioni Finanze e Bilancio l’emendamento presentato dal governo sul 5 per mille, che aveva già suscitato reazioni dalle associazioni, dall’Auser alla Lega nazionale dilettanti. Di seguito pubblichiamo il testo. L’emendamento risulta respinto per mancanzadi copertura (ahi, brutto segno).
Come diceva Bartali, l’è tutto da rifare.
Art. 63-bis.
(5 per mille).
1. Per l’anno finanziario 2009 sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
2. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dei comma 3.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1; comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è integrata di 20 milioni di euro per l’anno 2009.
Conseguentemente:
All’articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All’onere derivante dall’articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 06. Il Governo.
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