Non profit
5 per mille, nuovi ingressi
Inserite nellelenco dei beneficiari anche le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni culturali nazionali
Cambia il 5 per mille 2008, grazie all?inserimento di diversi emendamenti alla Finanziaria contenuti nel decreto Milleproroghe, approvato dalla Camera ieri, e ora atteso al Senato (dove sarà certamente approvato) per il 26 febbraio. L?articolo che riguarda il 5 per mille è il 45, che in sostanza annovera tra i beneficiari anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute (solo) dal Coni e le fondazioni culturali nazionali, entrambe escluse dalla precedente formulazione.
E’ stabilito anche che ? come anticipato da VITA ? il ministero della Solidarietà sociale possa ricorrere ad appositi accordi con un intermediario finanziario per erogare le somme dovute alle onlus.
Non è finita: visti i nuovi ingressi, si provvede anche a ritoccare al rialzo i ?tetti? delle due ultime edizioni del 5 per mille di 5 milioni di euro per ciascun anno. Quindi per il 2007 il tetto diventa di 405 milioni e di 385 per il 2008.
Ma ecco come si presenta il ?nuovo? 5 per mille (le modifiche sono in grassetto).
5. Per l?anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell?imposta netta, diminuita del credito d?imposta per redditi prodotti all?estero e degli altri crediti d?imposta spettanti, è destinata, nel limite dell?importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all?articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall?articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all?articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell?università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all?articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all?articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l?anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l?anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell?ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l?anno 2008, l?accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l?anno 2009, l?accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell?università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonchÈ le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l?anno 2009.
9. Al fine di consentire un?efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500 mila euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Al comma 1235 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “parti sociali” sono aggiunte le seguenti parole: “e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative all?anno finanziario 2006 e 2007”.
11. Per lo svolgimento dell?attività di erogazione dei contributi il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.